Civile

Niente rimborso Eni per le tasse pagate dalla controllata tunisina

Giampaolo Piagnerelli

L'Eni è tenuta al versamento al Fisco delle imposte per la Trans Tunisian Pipeline Company spa (Ttpc) quando quest'ultima, da azienda a fiscalità tunisina, è divenuta a tutti gli effetti soggetto passivo tributario italiano.

La vicenda. La Cassazione con la sentenza n. 4415/15 ha precisato che dal 2002 la controllata dell'Eni aveva assunto anche il domicilio fiscale in Italia. La prestazione del servizio di trasporto in territorio tunisino tramite una sede fissa (il gasdotto) costituiva un'ipotesi di stabile organizzazione della Ttpc in Tunisia sia ai sensi dell'articolo 162 del Tuir sia dell'articolo 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Tunisia. La Ttpc sosteneva di aver versato un'imposizione in Tunisia per i redditi ivi prodotti sostitutiva delle imposte dirette, indirette e dei diritti doganali. Inizialmente, tuttavia, la società che aveva sede in uno stato a fiscalità privilegiata, si era limitata a corrispondere il forfait fiscale in Tunisia, ove operava tramite stabile organizzazione, senza nulla versare all'Italia. Con la previsione della tassazione per trasparenza della società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata in capo alle società che le controllano, la Eni Spa aveva trasferito in Italia il domicilio fiscale della Ttpc, divenendo questa soggetto passivo d'imposta anche in Italia. Proprio in funzione di questo spostamento la controllante era tenuta al versamento delle imposte in Italia senza poter chiedere il rimborso.

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