Civile

La notifica della cartella va sempre prodotta in giudizio

di Laura Ambrosi

L’ente della riscossione è tenuto a provare la notifica della cartella mediante produzione dei relativi documenti anche se sono trascorsi più di cinque anni dall’adempimento. Ciò in quanto l’obbligo di conservazione quinquennale della copia della cartella notificata è differente rispetto al riparto dell’onere probatorio in campo processuale. Ne consegue che l’ufficio è tenuto a fornire in giudizio, ove sia in contestazione, la prova della notificazione. A enunciare questi principi è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 84/2020 depositata ieri. Un contribuente lamentava di aver appreso da alcuni estratti di ruolo, della notifica, parecchi anni addietro, di alcune cartelle di pagamento.

Nell’impugnazione ne contestava quindi la ricezione, e chiedeva all’agente della riscossione di produrre in giudizio la prova delle notifiche. L’ente replicava, tra l’altro, di aver regolarmente notificato le cartelle impugnate e di non essere obbligata a produrre le prove in quanto sarebbe spirato il termine quinquennale

Si ricorda in base all’articolo 26, 5° comma Dpr 602/73, invocato dall’agenzia, l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

La Ctp ha accolto il ricorso evidenziando l’orientamento in materia assunto sia dalla Corte di cassazione sia dal Consiglio di Stato. Secondi i giudici di legittimità (per tutte Cassazione 26683/2009; 1842/2011; 19696 /2014), infatti, la mancata produzione della copia delle cartelle notificate non può fondatamente basarsi sulla citata disposizione in quanto essa si limita a stabilire che l’agente della riscossione conservi la prova documentale della cartella notificata per un quinquennio a soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione. Ciò non esclude che, per le esigenze connaturate al contenzioso, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni - le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio. Ne consegue che il concessionario è comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (sentenza 2015/5410) secondo cui la disposizione contenuta nell’articolo 26 comporta per il concessionario un obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio e non un termine massimo di conservazione, non potendo, d’altra parte, incidere sul termine decennale di prescrizione ordinaria. Costituisce precipuo interesse dell’esattore, nonché onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici non definiti, la copia della cartella oltre cinque anni per tutto il periodo in cui il credito non sia stato recuperato in modo da conservarne prova documentale ostensibile. Per tali ragioni è stato accolto il ricorso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©