Civile

Spese di sponsorizzazione deducibili quando hanno natura pubblicitaria

Le spese di sponsorizzazione sono deducibili quando sono assistite da presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria e non di rappresentanza.

I fatti - La Cassazione - con l'ordinanza n. 8540/20 - si è trovata alle prese con un ricorso di una società in quanto i giudici di merito avevano negato alla Srl per l'anno 2008 la deducibilità Iva, Irpef e Irap sulle spese di sponsorizzazione. In particolare la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello delle Entrate per l'indeducibilità di quei costi per difetto di inerenza e congruità. La Cassazione, invece, ha dato ragione alla società, in quanto, in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza a condizione che: 1) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportive; 2) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; 3) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; 4) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Conclusioni - I Supremi giudici hanno confermato che la società aveva tutti i requisiti per beneficiare dell'agevolazione fiscale e quindi hanno concluso che ulteriori requisiti presi in considerazione nel grado di appello non hanno valore.

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 6 maggio 2020 n. 8540

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