Civile

La verifica a tavolino si concretizza in accertamento induttivo senza obbligo dei 60 giorni

Giampaolo Piagnerelli

Nell'accertamento a tavolino considerato come verifica induttiva l'Agenzia delle entrate può non rispettare il termine dilatorio dei 60 giorni, scaduto il quale può inviare il pvc. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 9987/2020.

La decisione nel merito - In particolare la Ctr aveva ritenuto l'avviso di accertamento nullo perché notificato prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni (ex articolo 12, comma 7, legge 212/2000), atteso che non poteva ritenersi che il Fisco avesse effettuato alcun accesso vero e proprio, né alcuna verifica o ispezione all'interno dei locali commerciali, in quanto il presunto accesso era stato una semplice richiesta di documentazione consegnata per iscritto presso la sede della snc, di cui il contribuente era socio. Pertanto si trattava di una vera e propria verifica "a tavolino" senza alcun accesso nei locali della controparte. La Cassazione ha evidenziato che se anche fosse avvenuto il contraddittorio il contribuente non avrebbe potuto prospettare ragioni a proprio vantaggio. I Supremi giudici hanno rilevato, inoltre, come il contraddittorio non è obbligatorio con riferimento agli accertamenti in materia di Irpef, sussistendo tale obbligo solo per gli accertamenti in materia di tributi armonizzati quali l'Iva con onere a carico del contribuente di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Conclusioni - L'accertamento a tavolino, che non ha comportato l'accesso del personale accertatore presso la sede della società - in quanto si configura come accertamento induttivo - e quindi l'accesso del personale presso la sede della società si sarebbe configurata come autoritativa e prolungata intromissione dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca di elementi a lui sfavorevoli.

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 27 maggio 2020 n. 9987

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©