Civile

Accertamento con adesione: il contribuente non può pretendere il rimborso

Giampaolo Piagnerelli

L'accertamento con adesione non prevede il rimborso di una somma versata in eccesso, ma più semplicemente è uno strumento con cui contribuente e Fisco si accordano su un versamento precedentemente eseguito e irregolare.

Posizione della Corte - La Cassazione, con ordinanza n. 13478/20, precisa che, in relazione ad alcune operazioni di acquisto di beni, la contribuente ha versato al cedente a titolo di rivalsa, un importo maggiore di quello che in base alle pattuizioni contrattuali, avrebbe dovuto corrispondere. A seguito di riconoscimento dell'errore la cedente ha provveduto all'emissione di relative note di credito, registrate dalla contribuente medesima che ha conseguentemente, provveduto alla corrispondente rideterminazione dell'Iva. Con riferimento a tali operazioni, l'Ufficio avrebbe provveduto - secondo la ricorrente - alla notifica di un pvc con cui ha contestato l'indebita detrazione dell'Iva e che la contribuente ha contabilizzato nella liquidazione dell'importo da corrispondente la minore somma da detrarre (somma minore in funzione della contabilizzazione dell'Iva in eccesso in note di credito e che l'Ufficio ha preso in considerazione nella procedura con adesione). A fronte di ciò la contribuente ha preteso il rimborso indicandolo nell'accertamento con adesione. Tuttavia in tema di imposta sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma di impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma di impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità della ratio dell'istituto deve ritenersi intangibile.

Corte di cassazione - sezione V civile - ordinanza 2 luglio 2020 n. 13478

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©