Civile

Il risarcimento del danno segue l’iscrizione contabile

di Alessandro Germani , Franco Roscini Vitali

In presenza di sentenze giudiziarie o di lodi arbitrali che danno ragione a una parte, dal punto di vista fiscale il risarcimento del danno segue l’iscrizione contabile (per il principio di derivazione rafforzata) per i soggetti Oic, mentre per le microimprese (2435-ter Codice civile) si guarda ai concetti di certezza e obiettiva determinabilità (articolo 109, comma 1 del Tuir). Sono le condivisibili conclusioni a cui è giunta l’agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 9 di ieri. L’istante ritiene, anche in base alla risposta 119 del 2018, che rifletterebbe il pensiero delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 23225/2016), che un credito sia certo solo se la sentenza sia definitiva, ovvero passata in giudicato e non più soggetta a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per Cassazione, né a revocazione. Lo stesso dicasi per un lodo arbitrale che sarebbe definitivo quando non più modificabile. Pertanto il provento derivante da risarcimento danni riconosciuto con sentenza andrebbe imputato al reddito e tassato nell’esercizio in cui la sentenza è passata in giudicato e dunque non più riformabile.

Il pensiero dell’Agenzia è differente e più articolato, basandosi anche su pronunce passate. Si evidenzia che già il vecchio impianto dell’articolo 75 (oggi 109) del Tuir si riferiva, in tema di certezza, al fatto che costi e ricavi dovessero iscriversi in base alle tecniche aziendali, affidando al meccanismo delle sopravvenienze attive e passive le possibili correzioni di importo.

Successivamente l’articolo 13-bis del Dl 244/16 ha modificato l’articolo 83 del Tuir introducendo per i soggetti Oic, diversi dalle microimprese, il principio della derivazione rafforzata. Ciò significa che il reddito imponibile si fonda sulle determinazioni di bilancio, come avviene già per i soggetti Ias (risoluzione 77/E/17). Ciò chiaramente a condizione che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati (circolare 7/E/11 paragrafo 3.1).

Restano fuori dalla derivazione rafforzata le microimprese, per le quali certezza e obiettiva determinabilità sono stabilite in base ai canoni dell’articolo 109 del Tuir. La certezza del costo si basa sulla concretezza dello stesso al di là della manifestazione numeraria (risoluzione 52/E/98) mentre la determinabilità ha insito in sé il concetto di una valutazione economico-estimativa fatta non con criteri soggettivi (nota 9/375 del 1981). Emblematico è il richiamo alla risoluzione 9/174 del 27 aprile 1991 (caso Imi Sir) in cui le Entrate confermarono la deducibilità del costo, afferente al risarcimento dovuto dall’istituto nell’ambito della propria attività, per competenza, ovvero in base a quando la sentenza era venuta a giuridica esistenza e, pertanto, con efficacia esecutiva.

Sulla base di ciò, secondo l’Agenzia anche un risarcimento va tassato quando è certo (e determinabile), a nulla rilevando né il passaggio in giudicato della sentenza né i successivi gradi di giudizio, che eventualmente determineranno una sopravvenienza passiva deducibile ex articolo 101 del Tuir. La stesso vale per l’imputazione del provento da lodo arbitrale.

Tornando ai soggetti Oic, l’imputazione fiscale è figlia della corretta imputazione di bilancio. Circa l’iscrizione dei crediti e dei debiti, richiamando i principi Oic 15 e 19, l’Agenzia evidenzia che non si presuppone l’immodificabilità dell’obbligazione sorta. E che, per quanto riguarda l’iscrizione dei ricavi, va tenuto conto anche della prevalenza della sostanza sulla forma (articolo 2423-bis comma 1 numero 1-bis Codice civile) che potrebbe determinare la loro traslazione in avanti. Se il bilancio è redatto correttamente, chiosa l’Agenzia, le imputazioni temporali adottate possono trovare riconoscimento fiscale. Nel tradurre il concetto di certezza, si richiamano gli articoli 83, 109 e 101 comma 4 del Tuir. D’altro canto la distinzione operata fra Oic adopter e microimprese non esclude che anche per i primi alcuni dettami, come quelli della risoluzione 9/174, siano sempre validi perché presuppongono una corretta rappresentazione contabile.

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