Civile

Unico, gli omessi interessi non pregiudicano l’invio

di Laura Ambrosi

L’omesso versamento della maggiorazione dello 0,4% non pregiudica per il contribuente il versamento nel lungo periodo delle imposte da Unico: si tratta, infatti, di un mero pagamento insufficiente.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16645 depositata ieri.

Una società versava le imposte dovute da Unico il giorno successivo alla scadenza ordinaria, senza tuttavia maggiorare l'importo dello 0,4% previsto. Si ricorda infatti, che in base al comma 2 dell’articolo 17 Dpr 435/201, le imposte dovute a titolo di saldo e acconto derivanti dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versate entro il 30° giorno successivo alla scadenza ordinariamente prevista, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di “interesse corrispettivo”.

La società riceveva così una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato, con la quale era pretesa la sanzione per tardivo versamento calcolata però sulla totalità delle imposte dovute.

In altre parole, secondo l’Ufficio, il mancato versamento della maggiorazione del 0,40% comportava una sorta di disconoscimento del beneficio di poter versare entro il termine lungo di 30 giorni in più.

La contribuente ricorreva così dinanzi al giudice tributario che accoglieva il gravame in prima istanza, ma in sede di appello riformava la decisione.

I giudici di legittimità, ritenendo fondata la doglianza, hanno innanzitutto rilevato che il 2° comma dell’articolo17 riconosce degli interessi in favore dell'erario determinati in via forfettaria (lo 0,40%). Ne consegue così che sul piano letterale, i maggiori interessi non costituiscono una condizione per accedere al termine lungo di scadenza, bensì il corrispettivo per il lasso di tempo in più concesso per pagare.

Il versamento effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, quindi, è in ogni caso tempestivo, poiché, al più, si configura un’ipotesi di pagamento insufficiente. Va da sé, poi, che le sanzioni devono essere calcolate solo sulla differenza tra quanto versato nel termine differito e quanto dovuto (imposte più maggiorazione).

La decisione, particolarmente attuale in questo periodo di dichiarativi, sostanzialmente ricalca le conclusioni cui già le Entrate erano giunta con la circolare 27/13. Nel documento di prassi, infatti, era già stato precisato che eventuali omissioni o irregolarità nel pagamento dello 0,40% comportavano la sanzione solo sulla differenza.

Desta quindi non poche perplessità che gli uffici perseverino in simili contestazioni.

Corte di cassazione - ordinanza 16645/2020

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