Civile

Sanzioni doganali: inapplicabile il regime della continuazione

Giampaolo Piagnerelli

In tema di sanzioni doganali risulta inapplicabile il regime della continuazione. Nella vicenda sottoposta ai Supremi giudici (sentenza n. 19633/2020) l'Agenzia delle dogane ha denunciato la violazione dell'articolo 12 del Dlgs 472/1997 per aver la Ctr ritenuto applicabile l'istituto della continuazione tra le sanzioni. Il motivo di appello è stato accolto dalla Cassazione. I Supremi giudici hanno chiarito come nella fattispecie venisse in rilievo non la generica applicazione del regime del cumulo giuridico, ma specificamente l'istituto della continuazione regolato dall'articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/1997. Il principio del cumulo materiale ad esempio la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni è derogato dal cosiddetto cumulo giuridico (applicazione di una sola sanzione maggiorata) nei casi di concorso formale, materiale, progressione e continuazione. Nella decisione, si legge, che nella disciplina doganale ogni operazione è autonoma, compiutamente liquidata e rileva di per sé, mentre è estraneo il riferimento al "periodo d'imposta". Quindi nella materia doganale l'imposta è "d'atto". In altre parole l'istituto della continuazione pur a fronte di violazioni della medesima indole non si applica alle sanzioni doganali.

Il principio di diritto. I Supremi giudici in conclusione hanno affermato il principio di diritto secondo cui «In tema di sanzioni doganali è inapplicabile il regime della continuazione di cui all'articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/1997, che postula che le violazioni siano state "commesse in periodi d'imposta diversi" nozione questa estranea alla materia doganale, senza che ad essa possa ritenersi equivalente il compimento delle singole operazioni d'importazione o esportazione».

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