Amministrativo

Casse Raiffeisen: bocciato ricorso Agcm su ‘cartello', il sistema non è concorrenziale

Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso dell'Antitrust contro la sentenza del Tar Lazio 4745/2017 che aveva annullato le sanzioni (per 27 milioni) irrogate, nel 2016, a 14 casse Raiffeisen dell'Alto Adige, per aver stipulato un accordo limitativo della concorrenza che sarebbe risultato penalizzante per i consumatori. Per i giudici, infatti, un simile provvedimento sanzionatorio si giustifica soltanto in presenza di un mercato concorrenziale che in questo caso, di casse rurali, non c'è. «Un'indipendenza tra le Casse Raiffeisen - si legge nella sentenza n. 296 di oggi - non è predicabile, dal momento che le stesse fanno parte di un sistema legittimamente instaurato, al fine di assicurare secondo i principi del "mutualismo" e del "localismo" l'esercizio di attività bancaria». Non solo, il meccanismo è coordinato da una Cassa centrale, realizzando un sistema che «non opera secondo meccanismi concorrenziali e che da strategie competitive interne non trarrebbe alcun ragionevole beneficio». In definitiva, per i giudici, «difetta non solo la prova che via sia una concorrenza reale tra le Casse, ma anche che vi fosse una concorrenza potenziale».
Lo scambio di informazioni tra le Casse dell'Alto Adige accertato dall'Antitrust, continua la motivazione, «non fa che consolidare un sistema che tende a preservare la sussistenza di un'unica entità economica quale il sistema delle Casse Raiffeisen». Del resto, il sistema opera sulla base di un marchio comune - la denominazione ‘Raiffeisen' - e su di un ambito territoriale segmentato anche a garanzia della copertura dei costi, che il rispetto del principio del "localismo" comporta.
Ad ogni modo, conclude il Cds, «non può che essere condivisa la valutazione operata dal primo giudice che ha evidenziato la macroscopica inidoneità di un cartello formato da imprese che complessivamente rappresentano solo il 25-30% del mercato a produrre un apprezzabile effetto anticoncorrenziale, alla luce del fatto che i consumatori avrebbero comunque avuto a disposizione numerose e valide alternative (il rimanente 70/75% del mercato) tali da rendere inutile qualsiasi ipotetica collusione».

Consiglio di Stato - Sentenza n. 296 del 13 gennaio 202

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