Amministrativo

Qualsiasi delitto commesso da pubblici dipendenti a danno della Pa fa scattare azione risarcitoria

di Pietro Alessio Palumbo

Ai fini del risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione determinano responsabilità del funzionario pubblico non solo i delitti specificamente rubricati contro la Pa bensì tutti i delitti comunque commessi direttamente e immediatamente "a danno" della stessa. Inoltre ai fini dell'azione di risarcimento per danno all'immagine la sentenza di condanna conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti è equivalente alla sentenza penale irrevocabile di condanna resa a seguito di dibattimento. Con la sentenza n. 204 del 10 dicembre 2019, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Liguria fa luce su alcune delle questioni più controverse, connesse alla risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione e al clamor fori di vicende che vedono il funzionario pubblico macchiarsi di atti gravemente contrari a propri doveri, valendosi e lucrando delle proprie funzioni.

La vicenda - Con sentenza del Gip del Tribunale militare, resa a seguito di procedura di "patteggiamento", un sottufficiale della Guardia di Finanza veniva condannato per il reato militare di collusione con estranei per frodare la finanza. Aveva infatti venduto in modo continuativo a una serie di acquirenti, tabacchi lavorati esteri di contrabbando, di cui si era procurato disponibilità in occasione di controlli effettuati su navi ancorate in porto. A giudizio della Procura contabile, dagli atti del procedimento penale emergeva la responsabilità del convenuto ed era evidente il danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, determinatosi in seguito al clamor fori della vicenda.

La decisione - A giudizio della Corte dei Conti, alla luce delle indagini penali, è stato posto in essere dal convenuto un comportamento di particolare gravità, in considerazione del fatto che egli ha approfittato delle proprie funzioni istituzionali. Circa la proponibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine, sono sufficienti una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di dipendente pubblico e la circostanza che tale condanna riguarda un delitto commesso "a danno" della pubblica amministrazione.

In considerazione del nuovo quadro normativo, qualsiasi delitto commesso da pubblici dipendenti comunque a danno dell'amministrazione pubblica accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna, è idoneo a configurare presupposto per l'eventuale azione risarcitoria per danno all'immagine.

Invero ove si ritenga che il codice di giustizia contabile abbia esteso il novero dei reati che consentono l'esercizio dell'azione risarcitoria, occorre comunque individuare quali fattispecie delittuose consentono al Pubblico ministero contabile l'esercizio dell'azione de qua, dovendosi in ogni caso escludere un'estensione generalizzata a tutti i reati.

Dunque, pur intendendo dare continuità al proprio stesso indirizzo interpretativo, secondo cui la disciplina di specie non richiede più tassativamente, come condizione dell'azione, la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione, secondo la Corte dei Conti ligure è comunque necessario delimitare l'ambito della relativa responsabilità, individuando quali delitti debbano effettivamente considerarsi commessi direttamente e immediatamente "a danno" della Pubblica amministrazione.

Nel caso di specie insiste certamente delitto "a danno" della pubblica amministrazione dal momento che commette reato, il militare della guardia di finanza che collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, proprio per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza.

In questa vicenda i fatti posti in essere dal convenuto hanno causato un danno immediato e diretto alla pubblica amministrazione, poiché egli ha immesso nel mercato tabacchi provenienti dal contrabbando, determinando così la perdita per l'erario delle relative entrate fiscali. La storia ha peraltro avuto rilevante risonanza con diversi articoli di stampa.

Il danno all'immagine è stato rilevante non solo per i quantitativi di sigarette di contrabbando illecitamente venduti dal convento, ma soprattutto in considerazione del fatto che la Guardia di Finanza, come è noto, ha fra i suoi compiti primari proprio quello del contrasto al contrabbando.

Per quanto riguarda infine la possibilità di utilizzare la sentenza resa su accordo delle parti, secondo la Corte ligure, in presenza dei presupposti di legge, la stessa è equivalente a sentenza resa a seguito di dibattimento. Infatti se è vero che il codice di rito penale prevede che tale sentenza non ha effetto nei giudizi civili o amministrativi, è anche vero che salve diverse disposizioni di legge, tale sentenza è certamente equiparata a una pronuncia di condanna.

Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Regione Liguria – Sentenza 10 dicembre 2019 n. 204

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