Amministrativo

Giudici e prefetture identificano il tentativo di infiltrazione mafiosa

di Guglielmo Saporito

La distinzione tra appalti pubblici e privati per quanto riguarda il rischio di infiltrazione mafiosa è frutto del rigore adottato dal Consiglio di Stato nel decidere le liti sull’intero territorio nazionale.

Le norme parlano di generici «tentativi di infiltrazione», ma sono poi i giudici a chiarire quali siano gli elementi sintomatici del condizionamento mafioso, cosa siano la contiguità, le circostanze di tempo, luogo e persone, cosa sia il concorso esterno, i rapporti di parentela, frequentazione, colleganza, amicizia, l’anomala gestione di un’impresa, l’influenza, la soggezione o la tolleranza, la composizione degli organi sociali, il peso di scissioni, fusioni, affitti di azienda, aumenti di capitale sociale ed il valzer di cariche nella gestione di società.

Mentre le condanne spettano alla magistratura penale, spetta alle prefetture ed ai giudici amministrativi la verifica della permeabilità mafiosa di un’impresa: le possibili conseguenze di tale verifica, cioè l’espulsione dal mercato dei contratti, sono poi maggiori rispetto ad una sentenza penale di condanna.

Inoltre, un conto è valutare i rapporti di parentela (sulla famiglia mafiosa, Consiglio di Stato 2/2020) o l’indagine aziendalistica sulla gestione di una società grazie alle indagini di polizia giudiziaria (Tar Milano 2480/2019), un conto è affidarsi ai normali meccanismi di gestione e controllo previsti per la società dal Dlgs 231/2001 o dalle norme di contabilità anticorruzione.

Proprio tenendo presenti i positivi risultati raggiunti attraverso sia l’espulsione dal mercato dei contratti pubblici, sia le revoche di attività in odore di mafia nel settore dell’edilizia e del commercio (Consiglio di Stato, 6057/2019 su strutture alberghiere), i giudici si rammaricano che un’identica selezione non possa avvenire tra privati. Finché i due mercati, pubblico e privato, non saranno allineati, resteranno traballanti anche le white list, cioé gli elenchi di soggetti esenti da infiltrazioni. Resteranno anche poco significativi i rating, se ognuno delimitato dai soli fattori esaminati, senza che le informative prefettizie possano avere un peso determinante nei rapporti tra privati.

La stessa qualità di fornitore della pubblica amministrazione, che aveva faticosamente risalito la china della credibilità, diventando spendibile anche nel regime dei contratti privati grazie al filtro rappresentato dai controlli antimafia, diventa parziale.

E ciò proprio mentre l’Unione europea, chiamata a pronunciarsi sull’espulsione delle imprese dal mercato degli appalti pubblici a seguito di informative antimafia, aveva riconosciuto (Corte di Giustizia del 2015, C-425/14) il filtro antimafia pienamente compatibile con il diritto europeo dei contratti pubblici.

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