Amministrativo

Telecom: Tar Lazio annulla delibera Agcom su restituzione modem

Francesco Machina Grifeo

Il Tar Lazio, sentenza 1200/2020, ha annullato la Delibera dell'Agcom n. 348/18/CONS nella parte in cui impone di non chiedere agli utenti "oneri aggiuntivi per la mancata restituzione" del modem, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato. La Terza Sezione ha così accolto su questo punto il ricorso di Telecom Italia.

La delibera, in attuazione del Regolamento UE n. 2015/2120, disciplina le condizioni di fornitura e uso degli apparati terminali (come modem, router, access gateway, ecc.) distribuiti dagli operatori agli utenti. La disposizione contestata prevedeva che le aziende non imponessero "oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell'apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da parte dell'utente finale". «In tal modo - si legge nella sentenza - la delibera prescrive a Telecom di rinunciare ad un apparato fornito gratuitamente all'utente, consentendo a quest'ultimo di violare l'art. 1803 c.c., secondo cui elemento essenziale del contratto di comodato è "l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta" (art. 1809 cod. civ.)».

«La delibera – continua la decisione - finisce quindi per imporre alla società ricorrente una condotta che incide gravemente sull'equilibrio del rapporto contrattuale stipulato con i consumatori, in quanto la delibera e la nota interpretativa non solo non precisano un periodo minimo di permanenza nell'abbonamento (in giorni, mesi o decorso di una certa percentuale del periodo contrattuale di abbonamento), ma consentono all'utente di trattenere il terminale fornito gratuitamente da Telecom in virtù di una propria scelta, sebbene egli lo avesse originariamente richiesto e accettato a determinate "condizioni tecniche" e "di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale"». Il Regolamento comunitario, per salvaguardare l'accesso a "un'internet aperta", ricorda il Tar, ha tra l'altro attribuito agli utenti il "diritto di utilizzare terminali di loro scelta".

Tar Lazio - Sentenza 1200/2020

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