Amministrativo

Bitcoin tassabili come redditi diversi se generano materia imponibile

«Il trattamento fiscale dell'utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività, imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile». Lo ha precisato la sezione II-ter del Tar Lazio con la sentenza 27 gennaio 2020 n. 1077.
Le parti ricorrenti - associazioni attive nella promozione culturale della diffusione e della valorizzazione della moneta elettronica la cui legittimazione è stata riconosciuta proprio in quanto portatrici di interessi statutari di natura culturale - lamentavano l'ingiustificata inclusione delle monete elettroniche nell'ambito dei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2019, disposta con le Istruzioni diramate dal MEF, che impugnavano sostenendone l'illegittimità in parte qua in quanto nessuna norma primaria ne avrebbe contemplato l'assoggettamento a tassazione quali rendite finanziarie.
Il Tar, nel respingere il ricorso, evidenzia che il trattamento fiscale dell'impiego della moneta elettronica non dipende dalla previsione delle istruzioni impugnate, ma inizialmente dalla normativa di settore alla quale esso è ricondotta dalla prassi interpretativa dell'Agenzia delle Entrate e, nel prosieguo, dalle modifiche legislative intervenute anche in corso di causa (come il richiamato d.lgs. n. 125 del 2019). I giudici amministratici hanno riconosciuto che, nel quadro ordinamentale italiano vigente, l'impiego di moneta virtuale è rilevante ai fini dell'articolo 67 del Tuir, ai sensi del quale è soggetto a tassazione laddove (e nella misura in cui) generi materia imponibile.

Tar Lazione - Sezione II-ter - Sentenza 27 gennaio 2020 n. 1077

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