Amministrativo

Accesso agli atti: no alla riconversione della tipologia in corso di causa

di Pietro Alessio Palumbo

L'accesso ai documenti amministrativi è regolamentato da tre sistemi principali, ognuno caratterizzato da propri limiti e presupposti: il tradizionale accesso documentale; l'accesso civico concesso a "chiunque" per ottenere documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione; l'accesso civico generalizzato, concesso senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e, perciò, senza necessità di apposita motivazione, a documenti ulteriori a quelli di obbligatoria pubblicazione. Ebbene, una volta effettuata la propria istanza motivata dai presupposti di una specifica forma di accesso, il richiedente non può effettuare una "metamorfosi" della stessa in corso di causa, che infatti si radica su una richiesta e sulla relativa risposta negativa dell'Ente. Chiarisce il Tar Toscana con la sentenza n°1748/2019 che è nelle facoltà del richiedente individuare la tipologia di accesso da azionare, ma una volta esercitata l'opzione, è su tale rapporto che si incardina la controversia che quindi non può essere "accomodata" in sede giudiziaria.

La vicenda - Una società petrolifera otteneva il permesso di costruire un distributore di carburanti a pochi metri da quello di altra società petrolifera. Quest'ultima presentava istanza di accesso ai documenti attestanti la sussistenza dei requisiti ambientali dichiarati dalla prima. La domanda veniva respinta per cui la società interessata proponeva ricorso al Tar. La società ricorrente riteneva di avere diritto ad accedere alla documentazione indipendentemente da uno specifico interesse. Dal che il Tar era invocato dalla ricorrente per l'accertamento del proprio diritto d'accesso alla documentazione sia ai sensi della normativa sull'accesso tradizionale, che della normativa di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che della normativa sull'accesso civico generalizzato.

La decisione - L'accesso ai documenti amministrativi è oggi regolamentato da diversi sistemi, ognuno caratterizzato da propri limiti e presupposti. Ne consegue che ognuno di essi opera nel proprio ambito di azione senza assorbimento della fattispecie in un'altra e senza abrogazione tacita o implicita ad opera della disposizione successiva, poiché diverso è l'ambito di applicazione di ciascuno di essi. Di conseguenza, laddove il richiedente abbia espressamente optato per un modello, è precluso qualificare diversamente l'istanza al fine di individuare la disciplina applicabile. Il richiedente, una volta effettuata la propria domanda motivata dai presupposti di una distinta forma di accesso, non può effettuare una "trasfigurazione" della stessa in corso di causa. Quest'ultima infatti si radica su una specifica richiesta e sulla relativa risposta negativa dell'Ente, che concorrono a formare l'oggetto del contendere. Non può dunque ammettersi un mutamento del titolo giuridico dell'accesso in corso di controversia poiché il rapporto tra richiedente ed Amministrazione si è formato non attorno ad un generico diritto del primo di accedere a una determinata documentazione, ma su una richiesta precisamente connotata e delineata nei suoi presupposti sia giuridici che fattuali. È su questo rapporto che la lite verte, ed è questo l'oggetto del contendere. La coesistenza di diverse specie di accesso agli atti, ciascuna distintamente regolata nei suoi presupposti, induce a ritenere che non esista nel nostro ordinamento, un unico e generale diritto del privato di accedere agli atti amministrativi, ai documenti e alle informazioni. Esistono invece specifiche circostanze all'interno delle quali, al venire in essere di determinati presupposti diversi in ognuna di esse, il privato assume titolo ad accedere alla documentazione, con limiti e modalità diversificate nelle varie ipotesi. È onere del richiedente individuare quale sia la sua situazione e, pertanto, quale tipologia di accesso azionare, eventualmente in via cumulativa. Una volta effettuata la scelta, è su tale rapporto che si incardina la controversia e lo stesso non può pertanto essere riconvertito in luogo giudiziario. Nel caso di specie, la richiesta della ricorrente, effettuata ai sensi della legge sull'accesso tradizionale, non può quindi essere (ri)esaminata alla luce della normativa sull'accesso civico generalizzato. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla richiesta (ri)qualificazione dell'istanza di accesso della ricorrente alla stregua di una domanda di informazioni ambientali ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, poiché questa a sua volta costituisce un sottosistema normativo disciplinante una fattispecie specifica di accesso ed operante solo nel proprio ambito. E non si tratta di lettura formalistica della normativa, ma di individuare l'ambito preciso della controversia e del rapporto su cui verte.

Tar Toscana – Sezione II – Sentenza 20 dicembre 2019 n. 1748

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©