Amministrativo

Accesso civico agli atti della Guardia di Finanza: l'alt del Consiglio di Stato

di Pietro Alessio Palumbo

Va vietato l'Accesso generalizzato, oltre che quello cosiddetto semplice, avente a oggetto la documentazione della Guardia di Finanza suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi - nell'ambito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane - costituenti i punti di forza o di debolezza dell'organizzazione delle funzioni pubbliche tutelate. Tale divieto è coerente con l'obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato. Con la sentenza n. 2496/2020 il Consiglio di Stato precisa che in tali casistiche l'Accesso civico è respinto per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi inerenti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari.

La vicenda - Un cittadino formulava istanza di Accesso civico generalizzato al numero totale di ore/persona impiegate in alcune attività della Guardia di Finanza sull'intero territorio nazionale; si badi espresso in modo aggregato e non distinto per singole missioni istituzionali. In particolare il cittadino evidenziava che in ragione di tale aggregazione non era ipotizzabile alcun pregiudizio, né teorico e indistinto né, men che mai, "concreto", alla sicurezza nazionale, alla difesa, alle questioni militari e all'ordine pubblico o di qualunque altra natura. Tuttavia l'Amministrazione rigettava l'istanza argomentando che i dati oggetto della richiesta attenevano alla conoscibilità dello sviluppo e della dinamica dell'operatività della Guardia di finanza a tutela della sicurezza nazionale, nella sua componente di carattere economico e finanziario, della difesa in materia di questioni militari, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico. Il cittadino ricorreva dunque al Tar che rigettava. Dal che si appellava in seconde cure al Consiglio di Stato.

La decisione - Nel caso di specie è difficile escludere che dall'ampia richiesta di Accesso, sia pure relativa solo al parametro delle ore/persona impiegate, non sia quanto meno possibile inferire - tanto più con l'uso combinato dei nuovi strumenti tecnologici e degli innovativi strumenti di indagine, propri della scienza gestionale applicata alla organizzazione delle risorse umane – informazioni costituenti un possibile pericolo di pregiudizio ai superiori interessi pubblici coinvolti. Se è vero che per fondare un legittimo diniego non è sufficiente il rischio di un pregiudizio generico e astratto, non può negarsi che sia, invece, idoneo il pericolo concreto di un pregiudizio desunto secondo un giudizio di probabilità che parta, come nella fattispecie, da basi concrete.

Si può quindi trarre la conseguenza che, nella fattispecie, l'Amministrazione ha legittimamente esercitato un potere preceduto da un'attenta e motivata valutazione in ordine alla ricorrenza, rispetto alla istanza proposta, di una eccezione assoluta, procedendo alla sussunzione del caso nell'ambito dell'eccezione che a ben vedere è di stretta interpretazione, tenendo conto della particolare sensibilità degli interessi in gioco.

Non si è corso il rischio, quindi, di sottrarre all'Accesso generalizzato interi ambiti di materie, che sarebbe stato in contraddizione con il principio di libertà fondamentale, euro-unitario oltre che costituzionale, che ne ha supportato l'introduzione nel nostro ordinamento.

In definitiva l'Amministrazione ha verificato per il caso alla sua attenzione, e non rispetto a un ambito di materie, se il filtro posto dal legislatore a determinati casi di Accesso fosse o meno radicalmente incompatibile con l'Accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei consociati.

A ben vedere le eccezioni al diritto di Accesso civico sono state previste dal legislatore per garantire un livello di protezione massima a determinati interessi, ritenuti di particolare rilevanza per l'ordinamento giuridico, come è in modo emblematico per il segreto di Stato. In altre parole il legislatore ha operato già a monte una valutazione assiologica e ha ritenuto alcuni interessi superiori rispetto alla conoscibilità diffusa di dati e documenti amministrativi. Ebbene in questi casi la pubblica amministrazione esercita un potere vincolato, che tuttavia deve necessariamente essere preceduto da un'attenta e motivata valutazione in ordine alla ricorrenza, rispetto alla singola istanza, di una eccezione assoluta e dalla riconduzione del caso effettivo nell'ambito della deroga prevista. Occorre indagare, quindi, la portata e il senso di tali limiti per verificare, caso per caso e non per interi ambiti di materia, se il filtro posto dal legislatore a determinate ipotesi di Accesso sia radicalmente incompatibile con l'Accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei cittadini. Anche le eccezioni assolute insomma, non sono preclusioni incondizionate perché sta all'interprete valutare la volontà del legislatore di fissare in determinate casistiche, limiti più rigorosi al generalizzato Accesso civico riconosciuto a "chiunque".

Consiglio di Stato – Sezione IV – Sentenza 2494/2020

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