Amministrativo

Segreto industriale il menu di prodotti Doc

di Guglielmo Saporito

Anche il fornitore di derrate alimentari è tutelato dal segreto industriale, se i suoi prodotti contribuiscono alla vittoria nella gara per la gestione di una mensa scolastica. Questo è il principio espresso dal Tar di Milano nella sentenza 21 maggio 2020 n. 883, che vedeva contrapposte due imprese, con contestazioni circa l'effettiva possibilità di fornire particolari prodotti. L'impresa seconda classificata in una gara per ristorazione scolastica, aveva chiesto copia della relazione tecnica allegata all'offerta vincitrice, con l'elenco dei fornitori dei prodotti Dop, tipici, tradizionali ed a filiera corta che l'aggiudicataria affermava sarebbero stati utilizzati nel servizio. Prodotti del genere possono infatti essere promessi, ma occorre dimostrare l'effettiva loro disponibilità, specialmente in quantità adeguate ad una mensa: eventuali difficoltà (di reperimento o di costi) influirebbero infatti sul punteggio, fino al punto da rendere inaffidabile l'offerta per anomalia ed antieconomicità. Questo è il motivo per il quale nelle aule giudiziarie la fornitura di ortaggi e prodotti bio diventano segreti industriali. Le norme sugli appalti (articolo 53, comma 5, Dlgs 50 / 2016) escludono l'accesso su segreti tecnici o commerciali delle offerte, tutelando il complesso delle competenze ed esperienze maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale o commerciale.

Il ragionamento però diventa complesso da quando il Consiglio di Stato (Ad.plen. 10/2020) ammette l'accesso non solo alle offerte di gara, ma anche agli atti della fase esecutiva del contratto, per controllarne la corretta esecuzione. L'impresa sconfitta in gara, può infatti ottenere dati sul successivo svolgimento dell'appalto, alla ricerca di errori sui quali far leva per sollecitare la risoluzione del contratto ed una sostituzione dell'appaltore, a proprio favore. Quindi, anche se i giudici milanesi hanno negato l'accesso all'elenco dei fornitori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, è probabile che gli emissari dell'impresa sconfitta riescano comunque a controllare l'esecuzione del servizio mensa sollecitando, al primo inconveniente, eventuali ripensamenti dell'aggiudicatario.

Tar Milano – Sezione IV – Sentenza 21 maggio 2020 n.883

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