Amministrativo

L'archiviazione della revoca dell'atto non è un "giudicato procedimentale"

di Pietro Alessio Palumbo

Il procedimento amministrativo, compreso quello che conduce alla revoca di un precedente atto, è autonomo e indipendente rispetto ad altri procedimenti in quanto si fonda su specifici presupposti di legge che devono ricorrere all'inizio del procedimento e al momento di adozione dell'atto conclusivo. In altre parole l'avvenuta archiviazione di un procedimento disposta in passato, sulla base di specifici presupposti oggetto di valutazione, non assume rilievo in relazione ad altri, eventuali, procedimenti in cui possono venire in considerazione anche presupposti analoghi a quelli presi in analisi in precedenza. A ben vedere - chiarisce il Tar Lazio nella sentenza n. 4335/2020 - l'atto di archiviazione non si risolve in un "giudicato procedimentale" idoneo ad attribuire all'interessato una posizione di vantaggio e quindi non rende quest'ultimo immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi da quelli precedentemente presi in considerazione, oppure persino sugli stessi presupposti, tuttavia si badi, diversamente valutati in concreto.

Paradigma legale e affidamento in anteriori valutazioni delle circostanze - Il ricorrente impugnava il provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto motivata dal mancato raggiungimento da parte del concessionario del limite annuo previsto per due esercizi finanziari successivi. La logica della previsione di un livello minimo di incassi stabilito per ogni punto di raccolta risiede nella necessità di assicurare allo Stato, che sostiene i costi dell'istituzione e del mantenimento della rete di distribuzione, l'economicità del sistema delle concessioni di ricevitorie in ambito nazionale.

Segnatamente, al fine di individuare il punto di equilibrio economico tra offerta e domanda, in grado di assicurare l'economicità e la rimuneratività della rete di distribuzione e quindi di garantire la permanenza nel mercato sia dello Stato-imprenditore che dei singoli operatori economici, si è stabilito che ogni punto di raccolta debba raggiungere, nell'arco di due esercizi finanziari consecutivi, un fatturato medio non inferiore ad una data somma da riscontrarsi in sede di verifica del raggiungimento dell'obiettivo. Quindi: un parametro legale codificato e ben munito di tensione di sistema. Pur tuttavia il ricorrente esponeva al giudice amministrativo capitolino la sussistenza della lesione nella vicenda del "legittimo affidamento" da lui riposto nell'archiviazione del procedimento di revoca, dal momento che – asseriva - all'amministrazione coinvolta erano note una serie di circostanze di fatto che, in passato, avevano condotto ad archiviazione.

L'archiviazione della procedura non è un "giudicato" - La Pubblica amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, compie una valutazione in concreto di tutte le circostanze utili e pertinenti, sia in modo atomistico che nell'insieme delle stesse. Può quindi accadere che circostanze simili a quelle che in passato avevano dato luogo a un'archiviazione, non siano idonee o non lo siano più, ove presenti, a giustificare una nuova archiviazione, poiché la decisione dell'amministrazione dipende dalla peculiarità del caso concreto che viene di volta in volta in emersione. Con l'atto di archiviazione di un provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario, la pubblica amministrazione compie un accertamento - negativo o positivo - sui presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento.

Nel caso dell'archiviazione del procedimento di revoca, l'amministrazione si limita quindi a verificare che non sussistano le ragioni per procedere all'adozione del provvedimento finale oppure che tali ragioni pur presenti siano comunque venute meno, lasciando l'interessato nella posizione in cui si trovava prima dell'avvio del procedimento amministrativo.

Ne consegue che l'interessato che in passato sia stato destinatario di un'archiviazione, non può riporre un affidamento ritenuto legittimo, giustificabile dall'Ordinamento verso un'altra, eventuale, futura, archiviazione, poiché all'esito della conclusione del procedimento, non si trova in una posizione giuridica meritevole di protezione.

Nel caso di specie è dunque privo di rilevanza l'assunto del ricorrente secondo cui la presenza di precedenti archiviazioni in casi analoghi avrebbe dovuto condurre l'amministrazione all'archiviazione anche del nuovo procedimento di revoca. A ben osservare, ogni procedimento si fonda su circostanze che devono sussistere ed essere vagliate in concreto dall'amministrazione al momento dell'avvio del procedimento e della sua conclusione. Dal che il destinatario di un provvedimento di archiviazione, pur in presenza di circostanze simili o analoghe a quelle oggetto della precedente archiviazione, non matura alcuna "sensata aspettativa" in ordine a una rinnovata archiviazione. Il precipitato di diritto della ricostruzione logica del Tar è che l'amministrazione coinvolta ha di conseguenza fatto corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti, a nulla ostando le antecedenti archiviazioni procedurali.

Tar Lazio - Sezione II – Sentenza 28 aprile 2020 n. 4335

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