Amministrativo

Processo amministrativo, discussione orale anche se l'istanza è tardiva

Francesco Machina Grifeo

Nonostante la tardività dell'istanza, in caso di mancata opposizione delle controparti, le disposizioni per l'emergenza Covid-19 nel processo amministrativo devono essere interpretate nel senso che è ammissibile l'udienza con discussione orale e presenza degli avvocati da remoto. Lo ha stabilito il Tar Reggio Calabria, con la decisione 8 giugno 2020 n. 55, segnalata sul sito della "Giustizia amministrativa". Il Collegio ha così accolto la richiesta di una società che agiva nei confronti del Ministero dell'Interno e del comune di Reggio Calabria per l'annullamento, previa sospensione, dell'"Informazione antimafia" emessa dalla locale Prefettura nonché dell'ordinanza con cui il Municipio aveva disposto il «divieto della prosecuzione dell'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura».

Per il Tribunale, premesso che effettivamente l'istanza è tardiva, in quanto presentata oltre il termine indicato al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 4 del Dl n. 28/2020 («può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica»), in mancanza di opposizione, va comunque disposta la discussione orale con la presenza da remoto. È, infatti ravvisabile – spiega la decisione -, «una oggettiva ragione di incertezza su questione di diritto ai sensi dell'art. 37 Codice del processo amministrativo, considerato che con il computo a ritroso il termine per il deposito dell'istanza veniva a scadere in un periodo sì successivo all'entrata in vigore del Dl n. 28 del 2020, ma antecedente a quello fissato dallo stesso art. 4 ("A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale ...")» e alla stessa data di adozione e pubblicazione delle Linee guida del Presidente del Consiglio di Stato e del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura sulle udienze da remoto, le quali hanno specificato e convenuto che «la disposizione trovi applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, da tenere nell'intervallo temporale indicato e, dunque, anche per quelle in cui il termine a ritroso, significativo ai fini della presentazione dell'istanza di discussione, scada prima del 30 maggio» (§ 2 Linee Guida; in termini § 1 Protocollo).

Nel decreto, conclude la decisione, si è altresì ritenuto che il potere presidenziale ufficioso, siccome previsto «anche in assenza di istanza di parte», può ritenersi esercitabile sia ove manchi l'istanza di parte, «ma anche, e a fortiori, ove quest'ultima sia stata formulata oltre i termini di legge» (§ 4 Linee Guida) e deve, dunque, intendersi come volto a temperare l'effetto delle preclusioni legate al decorso del termine.

Tar Reggio Calabria – Decreto 8 giugno 2020 n. 55

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