Amministrativo

Educatori professionali socio-pedagogici distinti da quelli socio-sanitari

di Guglielmo Saporito

Educatori professionali socio pedagogici distinti da quelli socio sanitari, con un confine delineato dalla legge Jobs act (81/2015): questa è la conclusione cui giunge il Consiglio di Stato nella sentenza 14 aprile 2020 n. 2382.

Il rapporto tra le professioni educative e quelle sociali è stato esaminato decidendo l'assegnazione di una gara di servizi sociali, bandita da Roma capitale. Un concorrente infatti offriva un servizio attraverso assistenti sociali ed educatori professionali, questi ultimi con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (quindi, con un costo inferiore a quello dei dipendenti a tempo indeterminato); l'altro concorrente offriva invece educatori con rapporto di lavoro dipendente.

Poiché il costo del lavoro incideva sulla convenienza economica dell'offerta espressa dal concorrente che si serviva di educatori in co.co.co., la stazione appaltante ha chiesto un parere all'Ispettorato del lavoro: in particolare si è chiesto se il Jobs act (Dlgs 81/15) consenta collaborazioni con co.co.co. per attività svolte da iscritti in albi professionali.

L'Ispettorato ha risposto richiamando l'articolo 2 del Dlgs 81, norma che ritiene applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche rapporti di collaborazione (co.co.co.) che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personale, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro.

Lo stesso ispettorato, tuttavia, precisava che non è possibile equiparare i co.co.co. ai lavoratori subordinati qualora si discuta di attività rientranti nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In poche parole, un'attività professionale non può essere svolta in co.co.co.: ed applicando tale principio, il Tar Lazio ha annullato la gara, sottraendola al concorrente che offriva prestazioni di educatori professionali in co.co.co..

Poco dopo per altro il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, pur senza contraddire il Jobs act nella parte in cui esclude la collaborazione continuativa per le professioni: il giudice di appello infatti, leggendo con maggior attenzione il bando di gara, ha verificato che nel bando si faceva riferimento esclusivamente ad educatori professionali socio pedagogici, per i quali non è prevista l'iscrizione in apposito albo delle professioni sanitarie. E poiché come innanzi detto gli operatori socio pedagogici non hanno un albo ma al più una struttura associativa iscritta nell'elenco del ministero per lo Sviluppo economico, diventava possibile il rapporto di lavoro con co.co.co.

Al di là dello specifico caso, che risulta deciso grazie ad una norma di matrice giuslavoristica, rimane la confusione tra le due posizioni che, secondo il Consiglio di Stato, non appartengono ad una categoria unitaria: da un lato gli operatori sociosanitari, che operano all'interno di un progetto terapeutico multidisciplinare di matrice sanitaria, dall'altro gli operatori socio pedagogici, che operano all'interno dei servizi sociali ed educativi, con un coordinamento pedagogico ma non medico.

Consiglio di Stato - Sentenza 14 aprile 2020 n. 2382

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