Civile

Beni ereditari sparsi in più Stati: rebus di leggi Italia-Svizzera

di Francesco Baccaglini e Angelo Busani

L’esperienza professionale quotidiana insegna che sempre più frequenti sono le situazioni in cui una persona fisica ha interessi patrimoniali allocati in una pluralità di ordinamenti. Un caso emblematico è quello del neo-laureato italiano che, partito per l’estero a cercare occasioni di lavoro e avendo stabilizzato la sua vita al di fuori del nostro territorio nazionale, si trova a ereditare beni “esistenti” in Italia (danaro, immobili, strumenti finanziari).

Altrettanto frequente è il caso dello straniero che, raggiunto il traguardo della pensione, si trasferisce in Italia a trascorrere l’ultima parte della sua vita, vuoi in una città d’arte, vuoi in un luogo naturalisticamente attraente (la campagna toscana, il litorale siciliano, eccetera): accade dunque che costui trasferisca in Italia, in tutto o in parte, il suo patrimonio finanziario e che in Italia effettui acquisti immobiliari, i quali vanno a sommarsi a proprietà già esistenti nel Paese d’origine.

Quali norme si applicano

In questi casi si pone, dunque, il tema della gestione di queste situazioni di patrimonio articolato in una pluralità di ordinamenti sotto il profilo delle regole civilistiche e fiscali applicabili in caso di successione ereditaria. Prendiamo in esame, ad esempio, il frequente caso del cittadino italiano che va ad abitare stabilmente in Svizzera e, viceversa, il caso del cittadino svizzero che viene a risiedere in Italia; immaginiamo che entrambi abbiano, in Italia e in Svizzera, un patrimonio composto da immobili, da denaro e da strumenti finanziari.

Sotto il profilo delle regole applicabili a una successione ereditaria, secondo il diritto italiano (e cioè l’articolo 21 del regolamento Ue 650-2012), la legge che disciplina la trasmissione a causa di morte è quella vigente nel luogo dove il defunto risiede abitualmente. Anche il diritto svizzero (l’articolo 90 della Ldip, la legge di diritto internazionale privato del 1987) dà rilievo all’ultimo domicilio del de cuius.

Senonché, tra Italia e Svizzera vige il Trattato consolare del 1868, il quale sancisce che la legge applicabile alla successione a causa di morte è quella dello Stato di cui il defunto era cittadino: e sia il Regolamento 650 che la Ldip fanno salvi i trattati internazionali.

Le regole italiane

Di conseguenza, se un cittadino straniero (ma non uno svizzero, la cui successione resta regolata dal diritto svizzero) abbia posto in Italia la sua residenza abituale, la trasmissione dell’eredità è disciplinata dal diritto italiano con la conseguenza che (ipotizzando un defunto che lascia a sé superstiti il coniuge, due figli, un genitore e un fratello):

- in mancanza di testamento, l’eredità viene attribuita al coniuge e ai due figli in ragione di 1/3 per ciascuno, mentre il genitore e il fratello del de cuius non ricevono (a causa della presenza di figli del de cuius) alcuna attribuzione testamentaria;

- nel calcolo della quota di legittima bisogna tener conto che al coniuge superstite spetta 1/4 dell’importo risultante sommando il valore dell’eredità con il valore delle donazioni che il defunto abbia disposto durante la propria vita; e che la quota di 1/4 per ciascuno spetta anche ai due figli (anche in questo caso, genitori e fratelli non possono vantare diritti di legittima).

Il caso Svizzera

Viceversa, se un cittadino straniero (ma non un italiano, la cui successione è regolata dal diritto italiano) abbia fissato in Svizzera la sua residenza abituale, la devoluzione dell’eredità è disciplinata dal diritto svizzero. Pertanto (ipotizzando un defunto che lasci a sé superstiti il coniuge, due figli e un genitore), in mancanza di un testamento, al coniuge verrebbe attribuita metà dell’eredità e l’altra metà ai due figli in parti uguali (1/4 a testa). Anche nel diritto svizzero la presenza di figli esclude dall’eredità i genitori e gli altri parenti.

Quanto alla quota di legittima, il diritto svizzero attribuisce la quota di 1/4 a favore del coniuge e la quota di 3/8 ai figli da dividere in parti uguali (la quota disponibile è di 3/8). Una riforma attualmente in discussione in Parlamento eleverebbe la disponibile a 2/4 riducendo a 1/4 la quota riservata ai figli.

Vedi il grafico: Norme ereditarie a confronto

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