Civile

Risarcisce il disabile per discriminazione indiretta il Comune che lascia le barriere architettoniche

di Paola Rossi

Il Comune attua una forma di «discriminazione indiretta» contro il consigliere disabile se non rimuove le barriere architettoniche che gli impediscono di accedere "in via autonoma" alla sala consiliare. L'ente locale è tenuto a risarcirgli i danni subiti in relazione a tutto il periodo in cui il suo diritto di accesso è stato impedito a meno dell'aiuto di terzi, per quanto messi a disposizione dall'ente stesso. E, la successiva installazione di un'ascensore per disabili non cancella i disagi subiti che sono appunto il danno ingiusto risarcibile in termini di responsabilità aquiliana.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 3691 depositata ieri conferma - a carico del Comune - il risarcimento del danno, quantificato in via equitativa, in favore del consigliere penalizzato dalla mancata predisposizione di modifiche architettoniche o di sistemi ad hoc per rendere accessibili i luoghi pubblici a chi sia portatore di disabilità. A nulla rilevando che, in alternativa al sostegno fisico del personale comunale di servizio, il Comune avesse anche deciso di tenere le assemblee consiliari nella palestra elementare proprio per favorire il consigliere in difficoltà. Si tratta, comunque di quella discriminazione indiretta - a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 67/2006 - che non è mirata contro una singola persona concretamente danneggiata dallo stato dei luoghi, ma rileva per la sua potenzialità lesiva dei diritti dei disabili coinvolti dalla situazione di fatto. Quindi la mancanza di volontà di discriminare una specifica persona non fa venir meno la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ai portatori di handicap fisico.

L'elemento soggettivo che rileva non è l'intenzione volontaria o colpevole di arrecare un danno, ma la negligenza e la mera inerzia del soggetto chiamato ad adempiere al dovere di rimuovere le barriere architettoniche per consentire il corrispondente esercizio del diritto all'accessibilità. Come dice la Cassazione la discriminazione indiretta si realizza anche con «comportamenti neutri». Mentre non è elemento neutro, bensì fonte di responsabilità aquiliana, la mancata predisposizione di mezzi tesi a migliorare l'accesso dei disabili agli edifici già costruiti, in attesa di interventi definitivi maggiormente migliorativi per l'esercizio del relativo diritto. Infatti, per tale motivo la Cassazione ha confermato il ragionamento dei giudici di appello che avevano respinto la lamentela del Comune sul proprio obbligo di risarcire, in quanto aveva predisposto un mezzo ("trattorino") che seppur non adeguato a garantire l'accesso autonomo del disabile dimostrava l'intenzione di superamento delle barriere architettoniche. Invece, nelle more dell'intervento edilizio risolutivo sussiste la responsabilità anche per la misura provvisoria inadeguata allo scopo. Ovviamente tale qualità di adeguatezza (in questo caso, di un montascale piuttosto che di un trattorino) è valutazione di merito non ridiscutibile in sede di legittimità.

Infine il Comune contestava la liquidazione del danno in via equitativa facendo rilevare il proprio sforzo di contemperare i limiti fisici di un edificio anni '50 con l'esigenza di accedere da parte del consigliere disabile. La Cassazione fa notare che è l'inadeguatezza dell'azione messa in campo a tutela della persona disabile a determinare il vulnus risarcibile. In questo caso si è trattato della predisposizione di un mezzo insicuro e non utilizzabile in via autonoma da parte del fruitore. Conclude la Cassazione che in sede di legittimità è insindacabile il giudizio del giudice di merito che ravvisa i presupposti del risarcimento in via equitativa, mentre deve essere percepibile e quindi ricorribile in Cassazione l'eventuale carenza motivazionale sul calcolo del quantum.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 13 febbraio 2020 n. 3691

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©