Civile

Copertura Inail da garantire anche agli «occasionali»

di Giampiero Falasca e Alessandro Rota Porta

Dal 1° febbraio è scattata la copertura assicurativa per i rider, i lavoratori che consegnano beni in bicicletta o in auto, tramite piattaforme digitali, in attuazione delle disposizioni del Dl 101/2019, convertito dalla legge 128/2019. Il provvedimento ha modificato il Dlgs 81/2015, introducendo l’articolo 47-septies, che contiene una disciplina ad hoc per questi rapporti di lavoro.

In realtà – come hanno chiarito le prime istruzioni Inail del 23 gennaio – la novità impatta solo sui lavoratori autonomi che svolgono l’attività di consegna con contratti di lavoro autonomo occasionale. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era già operante, infatti, per i lavoratori parasubordinati e per i dipendenti che svolgono le stesse attività.

La denuncia di iscrizione
I committenti coinvolti dovrebbero dunque aver già inviato all’Inail la denuncia di iscrizione, con relativa comunicazione sul rischio da assicurare e sul conteggio del premio assicurativo per le attività esercitate, ovvero la denuncia di variazione, nel caso l’azienda fosse già stata titolare di un rapporto assicurativo con l’Istituto (codice ditta e posizione assicurativa territoriale attivi).

Le stesse procedure andranno seguite in futuro, nel caso un committente iniziasse ex novo l’attività o dovessero intervenire variazioni rispetto a quanto già denunciato.

C’è una specifica classificazione tariffaria per queste fattispecie, individuata nella voce di rischio 0721 dal nuovo impianto tariffario Inail, entrato in vigore con il Dm del 27 febbraio 2019.

La denuncia di iscrizione o di variazione, che andavano effettuate entro il 1° febbraio (per le attività in corso), non esauriscono però gli oneri dei committenti: questi ultimi dovranno denunciare, entro 30 giorni dalla loro decorrenza, eventuali variazioni dell’attività svolta o dei mezzi di trasporto utilizzati, tali da comportare l’attribuzione di una diversa voce di tariffa.

Il conteggio dei premi
Dal 2021, poi, dovranno effettuare i conteggi dei premi dovuti, tramite il sistema telematico dell’autoliquidazione: con questa procedura potranno regolare il premio del 2020, rispetto a quanto pagato in acconto in sede di denuncia del nuovo rischio e anticipare quello per l’anno successivo, in base alle retribuzioni convenzionali effettivamente denunciate per il 2020 (a oggi di importo convenzionale pari a 48,74 euro, per ogni giornata). Il premio assicurativo non è frazionabile a ore.

Infine, il committente deve denunciare all’Istituto eventuali infortuni o malattie professionali.

I contributi
Oltre agli aspetti assicurativi chiariti dall’Inail, non vanno tralasciati i profili contributivi: infatti, a seconda della forma contrattuale con la quale viene inquadrato il rapporto di lavoro con il rider, il committente-datore di lavoro dovrà assolvere agli obblighi previdenziali.

Se si tratta di lavoro subordinato, si deve versare la contribuzione, come per la generalità degli altri dipendenti, ed effettuare le denunce mensili Uniemens.

Diverso è il caso in cui ci si trovi di fronte a rapporti cosiddetti parasubordinati: se la fattispecie è quella del lavoro autonomo occasionale, allora sarà onere del committente verificare che il collaboratore non sfori la soglia dei 5mila euro annuali di compenso, che fa scattare l’obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata Inps. Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire il pagamento della stessa contribuzione.

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