Civile

Parametri avvocati, la negoziazione infrange il diritto Ue

di Marco Marinaro

La norma che prevede la negoziazione assistita dagli avvocati quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve essere disapplicata perché contrasta con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto l’esborso cui le parti sono tenute nei confronti dei legali è consistente se si considerano, in mancanza della prova di un accordo, i valori medi di liquidazione fissati dal decreto ministeriale 37/2018.

Il caso
Sono le conclusioni del Tribunale di Verona che, con un’ordinanza del 16 gennaio scorso (giudice Vaccari), si è pronunciato in un giudizio relativo al pagamento di una somma inferiore a 50mila euro, quindi assoggettato all’obbligo di esperire la negoziazione assistita prima di andare in giudizio (articolo 3, comma 1, del decreto legge 132/2014).

Dato che la negoziazione assistita non è stata tentata, la convenuta ha presentato l’eccezione di improcedibilità della domanda, che è stata respinta dal giudice dopo aver valutato la compatibilità con il diritto Ue della norma di riferimento.

L’ordinanza
L’analisi del tribunale è incentrata sulla sentenza 457 del 14 giugno 2017 (Menini) della Corte di giustizia Ue, che, ribadendo i princìpi già affermati dalla sentenza 146 del 18 marzo 2010 (Alassini) sul tentativo di conciliazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria si può ritenere compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli articoli 6 e 13 della Cedu e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Tra i requisiti necessari per verificare questa compatibilità c’è l’economicità della procedura, che deve essere gratuita o almeno non generare costi ingenti.

Secondo il Tribunale di Verona, la negoziazione assistita, non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, «comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti». Né rileva la possibilità di recuperare i costi dalla parte vittoriosa nel successivo giudizio, perché l’esito è incerto e perché la valutazione «va effettuata ex ante, ossia con riguardo all’ipotesi in cui il procedimento di negoziazione si svolga effettivamente, senza arrestarsi allo scambio invio dell’invito/rifiuto dello stesso».

Compensi onerosi
Peraltro, i parametri forensi non prevedono nemmeno un compenso ridotto per l’avvocato che assista la parte in questa fase iniziale della procedura, di durata e impegno assai contenuti, «cosicché per la relativa quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa consistenza».

L’ordinanza evidenzia inoltre la differenza con le regole per il compenso dei mediatori, che puntano a contenere i costi e sono quindi compatibili con i principi comunitari.

Così il Tribunale giunge a disapplicare la norma che impone la negoziazione assistita dagli avvocati quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La decisione si pone nel solco della precedente ordinanza del 27 febbraio 2018 adottata prima dell’entrata in vigore dei parametri forensi previsti dal decreto ministeriale 37/2018.

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