Civile

Criteri per la liquidazione del danno ai medici specializzandi

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Comunità europea - Direttive - In genere medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - “Aestimatio” del danno operata con l’articolo 11 della legge n. 370 del 1999 - Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione - Prova di circostanze ulteriori idonee a incidere sulla somma dovuta - Condizioni.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli articoli 1219 e 1224 del Cc - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
•  Corte di cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza del 24 gennaio 2020 n. 1641

 

Comunità europea - Direttive - In genere mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento dei danni - Natura giuridica - Danno da attività lecita - Fondamento - Inadempimento obbligo di attuazione - Configurabilità - Prescrizione.
In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/Cee e n. 82/76/Cee, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'articolo 1173 del Cc - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'articolo 2043 del Cc, bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.
• Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza del 22 novembre 2019 n. 30502

 

 Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere medici specializzandi - Retribuzione - Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso - Limiti.
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla Cgue (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla Cgue nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 31 luglio 2018 n. 20348

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