Civile

Tribunali chiusi fino al 15 aprile. Alt a notifiche dei ricorsi fiscali

di Giovanni Negri

Rinvio delle udienze fino al prossimo 15 aprile, con contestuale sospensione dei termini e applicazione a tutti i procedimenti civili e penali pendenti. Sostegno economico ai giudici onorari, blocco delle notifiche tributarie in primo grado. La bozza di decreto legge aggiorna e modifica il pacchetto di misure, approvato da poco più di una settimana, per garantire l’amministrazione della giustizia nelle settimane dell’emergenza sanitaria. Così, preso atto dell’aggravarsi della situazione, il termine di rinvio-sospensione è prorogato dal 22 marzo al 15 aprile; di conseguenza passa al 16 aprile il giorno dal quale i capi degli uffici giudiziari potranno adottare misure per evitare l’affollamento degli uffici (misure che possono andare da limitazioni degli orari di apertura sino al rinvio delle udienze).

Tra i chiarimenti, quello iniziale è sul perimetro applicativo della sospensione, dove ora il riferimento ai «procedimenti civili e penali», estende la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente che la sospensione si riferisce a tutti i procedimenti civili e penali e non solo ai procedimenti in cui è stato disposto un rinvio di udienza; dall’altro lato, considerata la straordinaria emergenza sulla funzionalità degli uffici, è dilatata la sospensione oltre i confini della “pendenza” del procedimento.

In questi primi giorni, si sottolinea nella relazione, erano infatti emersi dubbi interpretativi e prassi applicative che aggirano l’obiettivo dello stop, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali per ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massiccio differimento delle attività processuali avrebbe potuto produrre sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro.

Con riguardo al riferimento alla «pendenza» dei giudizi, che aveva provocato il dubbio sull’estensione della sospensione al termine per proporre impugnazione delle sentenze, si è ritenuto di eliminare il riferimento alla pendenza dei procedimenti, in maniera tale da eliminare ogni motivo di dubbio e, nello stesso tempo, di estendere gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, quando ne è previsto un termine. Chiarita poi anche la fattispecie del calcolo dei termini “a ritroso”.

Il penale

Nel penale viene, per il medesimo periodo di tempo, deciso anche il blocco del decorso della prescrizione. Stabilita ancora la sospensione dei termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare, di cui all’articolo 308 del Codice di procedura penale (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e allontanamento dalla casa familiare, per esempio), per il tempo in cui il procedimento è rinviato, analogamente a quanto già disposto per i termini di durata della custodia cautelare.

Sempre nel penale, la bozza di decreto introduce poi deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto, per consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d’ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti e l’adozione di una serie di misure emergenziali, di comunicare velocemente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate per effetto del rinvio d’ufficio o di qualsiasi altro elemento che deriva dai provvedimenti di urgenza. In questo senso, si prevede l’utilizzo del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche come modalità di partecipazione ordinaria.

Tributario e e giudici onorai

Intervento poi sui giudizi tributari, oltre che misure specifiche per Tar e Consiglio di Stato. Sospesi infatti fino al 15 aprile i termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle commissioni tributarie e quello di 90 giorni previsto per la mediazione nelle liti fiscali di valore più basso.

Infine, tenendo conto della situazione di blocco sostanziale dell’attività giudiziaria ordinaria, la bozza di decreto legge introduce un contributo di 700 euro al mese, per 3 mesi, per i magistrati onorari in servizio, cercando comunque di tenere comunque ferma la regola che vede i magistrati onorari titolari di un incarico temporaneo. In questa prospettiva allora, il contributo è in sostanza allineato a quello previsto per sostenere il reddito dei lavoratori autonomi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©