Civile

Collegamenti online per non allungare lo stop a fine giugno

di Giovanbattista Tona

Dopo il 15 aprile (fatti salvi nuovi interventi normativi d’urgenza) le procedure concorsuali, così come gli altri procedimenti civili e penali, potrebbero riprendere. Il Dl 18/2020 individua però un altro periodo, tra il 16 aprile e il 30 giugno, in cui possono rendersi necessari provvedimenti anche drastici per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. La loro adozione è rimessa ai capi degli uffici giudiziari che devono sentire l’autorità sanitaria regionale, per il tramite dei Presidenti delle Regioni, e il consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Le misure anti-contagio
Per consentire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, tra le misure che il capo dell’ufficio potrà assumere vi è anche quella del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno. In tal caso il regime fissato dal legislatore per il periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile troverebbe applicazione fino al 30 giugno e conseguentemente sarebbero trattati solo i procedimenti per i quali interviene la dichiarazione di urgenza, fatta dal giudice procedente o dal presidente del collegio.

Anche per questo ulteriore periodo è espressamente previsto che in caso di sospensione che precluda la presentazione di qualsivoglia domanda giudiziale sono sospesi anche i termini di prescrizione e di decadenza. Qualora il provvedimento del capo dell’ufficio, alla luce delle indicazioni dell’autorità sanitaria, ritenga di non rinviare le udienze, potrà adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle stesse in modo da limitare accesso di pubblico e assembramenti; per questo potrà disporre la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche.

Udienze a distanza
Nei procedimenti in materia fallimentare sono previste tuttavia per lo più udienze in camera di consiglio, ma spesso con la partecipazione di molte parti; quindi sarà per esse più efficacemente adottata la previsione dello svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informatici e automatizzati del ministero della Giustizia.

Tale provvedimento è stato emanato il 10 marzo scorso e stabilisce che i programmi da utilizzare sono “Skipe for business” e “Teams” (già a disposizione dell’amministrazione) che dovranno avvalersi di infrastrutture o aree di data center riservate in via esclusiva al ministero della Giustizia. Prima dell’udienza il giudice dovrà comunicare alle parti giorno, ora e modalità del collegamento. Nel verbale il giudice dovrà dare atto delle modalità seguite per accertare l’identità dei partecipanti e della libera volontà delle parti.

Negli uffici che hanno la disponibilità di servizio di deposito telematico, gli atti e i documenti dovranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche per limitare l’affluenza di pubblico negli uffici. Allo stesso scopo gli obblighi di pagamento del contributo unificato dovranno essere assolti con sistemi telematici di versamento anche tramite piattaforma tecnologica.

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