Civile

Rinnovo del permesso di soggiorno alla persona oggi non pericolosa

Giampaolo Piagnerelli

Niente espulsione per l'immigrato sulla base dei soli precedenti penali. La Cassazione con l'ordinanza 7620/20 ha ripercorso la vicenda. Il giudice di pace aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno e aveva rilevato che sussistevano dunque i presupposti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) del Dlgs 286/1999 per procedere all'espulsione dello straniero dal territorio nazionale. L'immigrato ha appellato il provvedimento facendo presente di avere legami in Italia e di non essere pericoloso, circostanze queste che non consentivano la sua espulsione. La Cassazione ha accolto i motivi di ricorso. In particolare sul punto vale la pena ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) del Dlgs 286/1998 il giudice di pace per verificare l'appartenenza a una delle categorie di persone pericolose indicate dalla norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base a un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche alla personalità dello straniero desunta dalla sua condotta, dal suo inserimento nel contesto sociale, verificando in concreto l'attuale pericolosità del soggetto. Questa valutazione non è stata effettuata dal giudice di pace con punto a favore dell'immigrato.

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