Civile

Da rimuovere gli ostacoli a patrimonializzazione e concessione del credito

di Carlo Felice Giampaolino

Nel richiamo al rispetto dei tempi di pagamenti, quale presidio del sistema, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia tocca anche il tema dell’insolvenza, la capacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni. E in effetti anche l’insolvenza è un contagio, considerato che gli imprenditori sono i creditori principali non privilegiati di altri imprenditori.

L’insolvenza è un fenomeno tipicamente finanziario ma le cause possono essere economiche ed essa produce effetti patrimoniali (dovendo liquidare l’azienda a prezzi diversi da quelli di funzionamento). Pertanto, anche ove si disponesse di un rimedio che neutralizzi l’insolvenza, ogni supporto finanziario non cancella il dato economico della gravissima perdita di ricavi durante l’emergenza, a fronte di costi fissi. A questo profilo economico dovrebbero essere dedicate le provvidenze pubbliche.

Nell’immediato, e avuto riguardo al tema finanziario, diverse voci si sono levate su alcuni specifici profili del nuovo regime che dovrebbe entrare in vigore ad agosto 2020. La necessità di un intervento legislativo è evidente (la Germania ha adottato una legge il 27 marzo, tempi record se si considera che l’emergenza è affiorata in quel Paese ben dopo). Discutibili sono alcuni punti e su essi si offre qualche osservazione.

Infatti, si propone da alcuni il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi. Certo, rinviare per 12 mesi è del tutto ragionevole, purché non sia la sola misura.

La nuova legislazione concorsuale è ispirata all’esigenza di evitare che arrivino al fallimento imprese già svuotate di ogni valore (ciò che è accaduto sinora), con nessuna soddisfazione dei creditori e costi sociali sul servizio giustizia (impegnato a un lavoro di seppellimento di spoglie, con debiti tipicamente fiscali e previdenziali). Per questa ragione, nel Codice della crisi è previsto un costante monitoraggio sulla continuità aziendale, svolto anche da professionisti. Ma, se si rinvia solo l’entrata in vigore, si mettono insieme sia le insolvenze che purtroppo derivano dalla inattesa emergenza sia quelle che, opportunisticamente, non sono state rilevate sinora e che il Codice della crisi intenderebbe rilevare il prima possibile.

E allora la scelta di rinviare, per evitare uno shock, si può prendere solo se si aggiungono strumenti funzionali ed eccezionali, senza irrealistici appelli alla finanza pubblica.

Il primo: l’impresa italiana è tipicamente sottocapitalizzata e il socio fornisce capitale sotto forma di prestito. Per colpire questo fenomeno ed evitare il concorso con i fornitori, la legge lo tratta come creditore subordinato (cioè viene dopo gli altri creditori). Se si prevede invece, a fronte di nuova ricchezza apportata alla società, la sospensione temporanea della subordinazione del prestito dei socio e per il solo ammontare incassato dalla società si incentiva il socio a immettere finanza nella società. Questo nuovo credito del socio non potrebbe comunque essere garantito con ipoteche o pegni per evitare che da subordinato diventi privilegiato e scavalchi i fornitori.

Il secondo: “facilitazioni” alle banche per l’erogazione di credito. Considerato il rischio tipico di commettere reati in concorso, rischio che letteralmente blocca l’erogazione, l’esonero temporaneo dalla responsabilità per abusiva concessione del credito o dai reati di bancarotta semplice dà fiducia alla banca. Ciò a condizione che l’impresa sia in grado di dimostrare che era liquida al 31 dicembre 2019. Questo elemento creerebbe una sorta di presunzione (così è in Germania) che la liquidità possa essere ripristinata. A questa misura si deve accompagnare l’esonero dalle revocatorie per le restituzioni di mutui accesi ed erogati tra la data di entrata in vigore ed i successivi 36 mesi.

Il terzo: i bilanci al 31 dicembre 2019 risentono della incertezza corrente sulla continuità aziendale e nei bilanci l’incertezza è fattore di svalutazione. Ad esempio, i crediti verso clienti dipendono dalla tenuta degli stessi clienti, dovendo altrimenti essere svalutati. Gli immobili sono soggetti a svalutazioni. Prevale comunque, a mio parere, l’esigenza di una certezza sul definire le situazioni contabili al 31 dicembre 2019 in un termine ragionevole, consapevoli che se il bilancio fosse stato chiuso a febbraio nessun effetto sarebbe stato ma il bilancio stesso sarebbe già stato obsoleto.

Il legislatore potrà scegliere se far rilevare massicce perdite di patrimonio oppure fotografare la situazione della società a una data convenzionale che non tenga conto dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, con l’avvertenza che il bilancio non tiene conto degli effetti dell’epidemia. Una norma che convenzionalmente e temporaneamente fissa la continuità da valutare al 31 gennaio per i fatti successivi al termine dell’esercizio 2019 consentirebbe di chiudere bilanci che altrimenti occorrerà aspettare per un altro esercizio per chiudere.

Non reputo praticabile l’idea di far retroagire la continuità all’esercizio al 2018, cioè a presumere che se la continuità vi era nel precedente esercizio si possa considerare sussistente nell’esercizio 2019. Ancora una volta, si tratta di scegliere il male minore. Meglio considerare fittiziamente la continuità sussistente se sussisteva al 31 gennaio 2020 che presumerla se sussisteva al 31 dicembre 2018.

Il quarto: sospendere l’applicazione delle previsioni che obbligano gli amministratori alla gestione conservativa dell’impresa e alla convocazione dell’assemblea per ripianare le perdite di capitale. Si è detto che i ricavi mancanti si vedranno alla fine dell’esercizio, producendo perdite. Ma il Codice civile non è preparato agli shock e i mancati incassi di crediti o la perdita di valore delle attività si dovrebbe vedere anche nell’esercizio e produrrebbe potenzialmente lo scioglimento della società. Anche qui una professione di realismo.

Non c’è ragione di accelerare su piani inclinati e un ordinamento che accentua in peggio il ciclo economico mancherebbe della sua ragione di esistenza: ordine e stabilità nel tempo delle conseguenze ineluttabili.

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