Civile

Riduzione clausola penale: il giudice fa riferimento a interesse adempimento delle prestazioni

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Contratto - Clausola penale - Riduzione della penale - Criterio di riferimento del giudice - Art. 1384 c.c. - Dimostrazione dell'eccessività della penale.
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto. Inoltre, si deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.
•Corte di cassazione, sezione VI 1 civile, ordinanza 25 febbraio 2020 n. 4942

Contratti in genere - Clausola penale - Riduzione - Esercizio dei poteri di ufficio del giudice - Condizioni - Onere della parte di allegazione e di prova delle circostanze rilevanti - Necessità.
Il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 cod civ., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 4 ottobre 2013 n. 22747

Clausole - Clausola penale - Riduzione della penale - Ex officio - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'articolo 1384 del Cc è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, il giudice del merito - correttamente - ha ritenuto che nessuna riduzione è possibile della somma oggetto dell'ingiunzione, anche perché nessuna specifica contestazione dell'importo stesso (liquidato proprio in relazione alla clausola contrattuale) in riferimento ai dati oggettivi è stata mossa dagli appellanti in tutto il corso del giudizio).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 4 ottobre 2013 n. 22747

Contratti in genere - Clausola penale - Riduzione - D'ufficio - Esercizio - Necessità di domanda o eccezione della parte tenuta al pagamento - Esclusione - Composizione di contrasto giurisprudenziale - Fattispecie di penale applicata in relazione al mancato pagamento di oneri condominiali.
Il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall'art. 1384 c.c. al giudice, può essere esercitato anche d'ufficio, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. (Fattispecie in tema di mancata corresponsione di oneri condominiali e conseguente applicazione da parte del condominio della penale contenuta nel regolamento di natura contrattuale).
•Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 13 settembre 2005 n. 18128

Contratti in genere - Clausola penale - Riduzione - Poteri del giudice - Fondamento - Istanza di parte - Necessità - Esclusione.
In tema di clausola penale, il potere di riduzione a equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.
•Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 13 settembre 2005 n. 18128

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