Civile

Demolizione di falda del tetto, non è sopraelevazione ma innovazione vietata

di Mario Piselli

Ai sensi dell'articolo 1127 del Cc, costituisce «sopraelevazione», soltanto l'intervento edificatorio che comporti l'occupazione della colonna d'aria soprastante il fabbricato condominiale. Ove, invece, il proprietario dell'ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con destinazione a uso esclusivo, siffatta modifica integra una utilizzazione non consentita delle cose comuni e, dunque, una innovazione vietata, giacché le trasformazioni strutturali realizzate determinano l'appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà individuale, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini. Lo chiarisce la Suprema corte con la ordinanza 15 giugno 2020 n. 11490.

In tema di azioni a carattere reale, quale quella per l'accertamento della illegittimità di una sopraelevazione o di una innovazione in un edificio condominiale, o anche a carattere personale, quale quella diretta a conseguire l'indennità ex articolo 1127 del Cc, si ha soltanto successione a titolo particolare del diritto controverso ex articolo 111 del Cpc tutte le volte che, a seguito del trasferimento in corso di causa per atto inter vivos delle res litigiose rappresentate dagli immobili interessati alla vicenda, gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidano in negativo o in positivo sulla sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o convenuto. Ne consegue che il processo deve proseguire fra le parti originarie, e in particolare, ove la vicenda successoria sia avvenuta nel corso del giudizio di cassazione, che utilmente continui a parteciparvi il dante causa, il quale era stato parte del giudizio di merito e si sia altresì costituito in sede di legittimità.

Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 15 giugno 2020 n. 11490

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