Civile

Espropriazione soprassuolo arboreo, indennizzo sul valore di cui viene a beneficiare

di Mario Piselli

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 del 10 giugno 2011, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu, agganciando indissolubilmente l'indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica. Il principio è espresso dalla Cassazione con la sentenza 10 giugno 2020 n. 11068

Secondo i giudici di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex articoli 91 e 92 del Cpc, sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cassazione 17 gennaio 2013 n. 1023; Cassazione 7 settembre 2016 n. 17739).

Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso.

Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 10 giugno 2020 n. 11068

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©