Civile

Mediazione, le agevolazioni fiscali non si applicano all’atto notarile separato dall’accordo

di Marco Marinaro

Il regime fiscale agevolato previsto per la mediazione delle liti civili e commerciali è limitato agli atti relativi al procedimento in quanto il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica; per cui il regime agevolato non si applica all’atto notarile di compravendita immobiliare stipulato separatamente, sia pur all’esito di un accordo conciliativo raggiunto in mediazione.

Lo ha chiarito la Sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 11617 del 16 giugno 2020, resa in una vicenda relativa a un accordo sottoscritto in mediazione con il quale due ex coniugi si erano impegnati a un trasferimento immobiliare tra loro, poi messo in atto con un distinto e separato atto notarile di compravendita. Per questo atto, gli ex coniugi avevano chiesto l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla disciplina in materia di mediazione per le imposte di registro e ipocatastali.

La Suprema corte
La Cassazione precisa che la norma agevolativa dell’imposta di registro (articolo 17, comma 3, decreto legislativo 28/2010 secondo cui «il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50mila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente») si applica in presenza di verbali di accordo recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, atti soggetti anche a trascrizione nei registri immobiliari, che prevedono specificamente l’intervento del pubblico ufficiale nel caso in cui si renda necessaria l’autentica delle sottoscrizioni dell’accordo conciliativo, al fine della sua successiva trascrizione.

Quanto all’esenzione più ampia e con specifico riguardo alle imposte ipocatastali (articolo 17, comma 2, decreto legislativo 28/2010, secondo cui «tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura»), si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell’ambito dell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione, «dovendo quindi ritenersi esenti da tassazione l’istanza di mediazione, i documenti allegati, l’adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, “i provvedimenti” emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l’accettazione dell’incarico che l’organismo di conciliazione conferisce al mediatore».

Niente regime agevolato
Tuttavia, nel caso esaminato, le parti, dopo aver concluso l’accordo all’esito della procedura di mediazione, avevano scelto di stipulare un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare, tanto che la Cassazione rileva che «non si riscontra, quindi, nella fattispecie, alcuna stipula, all’esito della mediazione, di un accordo mediante il quale si realizzasse il trasferimento o la costituzione di diritti reali». Non è quindi possibile applicare il regime agevolato previsto per l’accordo conciliativo all’atto notarile con cui le parti successivamente hanno disposto il trasferimento dell’immobile.

Cassazione, ordinanza 11617 del 16 giugno 2020

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