Civile

Enti non profit, nell'atto costitutivo indirizzo opzionale

di Marina Garone e Martina Manfredonia

Atto costitutivo e statuto degli enti del Terzo settore (Ets) e nuova procedura per il riconoscimento della personalità giuridica. Questi alcuni degli aspetti affrontati dai notai nell'ultimo studio del Consiglio nazionale (n. 104-2020/I), che fornisce indicazioni utili ai professionisti e agli operatori in vista dell'imminente messa in funzione del Registro unico (Runts).

Su atto costitutivo e statuto, il documento completa il quadro delineato dal ministero del Lavoro (circolare 20 del 27 dicembre 2017), individuando gli elementi principali da inserire. Tra gli aspetti più interessanti, sui quali si attendevano chiarimenti, troviamo la sede legale e l'organo amministrativo. Con riguardo alla prima, sarà possibile, come avviene nelle società di capitali, inserire nell'atto costitutivo/statuto solo il Comune, senza specificare anche l'indirizzo (via e numero civico), delegando l'organo amministrativo per la modifica della sede nell'ambito del Comune (così da non dover scomodare l'assemblea). In tema di governance, si apre la strada all'amministratore unico ma per le sole fondazioni prive di organo assembleare o di indirizzo. Per gli enti associativi sembra preferibile applicare la disciplina delle cooperative – che ammette solo un organo collegiale – più che quella delle società di capitali, come peraltro lascia intendere il tenore letterale dell'articolo 26 del decreto legislativo 117/2017 (che parla di organo amministrativo).

Rilevante novità della riforma è la nuova procedura per il riconoscimento della personalità giuridica, che consente di superare il macchinoso vaglio di Prefetture e Regioni previsto dal Dpr 361/2000, il quale comunque rimarrà in essere per gli enti che non vorranno accedere al Runts. Competerà al notaio verificare la sussistenza delle condizioni di legge e del patrimonio minimo richiesto dalla riforma (30mila euro per le fondazioni e 15mila per le associazioni) e, in caso positivo, richiedere l'iscrizione al Runts con contestuale ottenimento della personalità giuridica. Il patrimonio minimo dovrà essere mantenuto integro per tutta la vita dell'ente, tant'è che in caso di riduzione di oltre un terzo per perdite occorrerà senza indugio deliberare la sua ricostituzione oppure ulteriori operazioni (trasformazione da fondazione in associazione o prosecuzione dell'attività come associazione non riconosciuta, fusione, scioglimento dell'ente).

Tale obbligo si applica sia agli enti che ottengono per la prima volta la personalità giuridica con l'iscrizione al Runts, sia per quelli già riconosciuti in base alla vecchia normativa. Questi ultimi dovranno fare particolare attenzione alla dotazione patrimoniale minima in caso di un'eventuale uscita dal Terzo settore. Per tali enti, l'iscrizione al Runts “sospende” quella nei precedenti registri delle persone giuridiche, la quale riprende efficacia con la cancellazione dal Registro. In questa ipotesi, sarà necessario avere il patrimonio minimo richiesto dalla singola Prefettura/Regione di competenza – quasi sempre più alto di quello della riforma – onde evitare di perdere il riconoscimento.

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