Civile

Il Tribunale valuta anche l’effettiva realizzabilità del piano

di Giovanbattista Tona

Il controllo di fattibilità giuridica del tribunale riguarda anche la concreta perseguibilità degli obiettivi del piano di concordato preventivo. Una verifica di realizzabilità effettiva del piano che deve precedere la valutazione di convenienza da parte dei creditori.

La giurisprudenza di legittimità ha distinto i profili attinenti la fattibilità giuridica da quelli della fattibilità economica chiarendo che i primi sono rimessi alla valutazione del tribunale, mentre i secondi invece al giudizio dei creditori.

Secondo la Cassazione non è invece ammissibile l’istanza dell’imprenditore volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, poiché la procedura di concordato preventivo, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa; l’intervenuta e consapevole scelta di cessare l’attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude “ipso facto” l’utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare (Cassazione n. 4329/2020).

La fattibilità giuridica del piano deriva anzitutto dal fatto che il piano non sia in contrasto con norme inderogabili, ma comporta anche la valutazione dell’effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione del soddisfacimento dei creditori in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (Cassazione, sentenza 21175/2018).

La conformità al modello legale del piano proposto non può quindi prescindere anche da una valutazione di fattibilità economica da parte del Tribunale, ma essa deve avvenire entro una cornice ben delimitata, costituita dalla verifica della concreta perseguibilità dell’obiettivo specifico fissato nel piano e previsto dalla legge. Tale verifica non ha un contenuto fisso e predeterminato, perché dipende dal tipo di proposta formulata. Deve però comprendere necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue.

In caso di proposta di concordato con continuità aziendale, dove quindi il piano dovrà prevedere la generazione di flussi di cassa da destinare anche al soddisfacimento dei creditori, la verifica della fattibilità in concreto richiederà un’analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, poiché il piano deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa.

Il controllo sulla fattibilità economica da parte del giudice non è in sè vietato ma deve servire a rilevare la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabili caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (Cassazione, sentenza 23315/2018). Sicchè è sempre sindacabile la proposta concordataria totalmente implausibile.

Viceversa sono rimessi all’apprezzamento dei creditori (e sono sottratti alla valutazioni del giudice) la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell’attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica (Cassazione, sentenze 9061/2017 e 11497/2014).

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