Civile

Congedo di 30 giorni a famiglia, anche con più figli

di Matteo Prioschi

Quindici dei trenta giorni di congedo parentale con causale specifica Covid-19 possono essere fruiti in alternativa al bonus bebè (sempre specifico per coronavirus) solo se di quest’ultimo se ne è già chiesto per non più della metà del valore, cioè fino a 600 o 1.000 euro in base alla categoria di lavoratori in cui si rientra. Con la circolare 81/2020 pubblicata ieri, Inps conferma la fruizione alternata dei due strumenti, già anticipata nella circolare 73/2020 relativa al bonus.

Tenuto conto che il congedo, con durata estesa a 30 giorni dal Dl 34/2020, può essere fruito fino al 31 luglio, la circolare arriva tardi, con la conseguenza che per alcuni aspetti risulta inutile. Ad esempio Inps precisa che la possibilità di fruire dell’astensione non retribuita dal lavoro per il periodo di sospensione dell’attività scolastica frequentata da un figlio minore di 16 anni (articolo 23, comma 6, del Dl 34/2020) non è di sua competenza, e che le domande vanno presentate direttamente al datore di lavoro. Quindi, dato che l’anno scolastico è terminato, se qualcuno ha aspettato le indicazioni dell’Inps, ha perso l’occasione.

Così come si è ormai concluso il periodo di fruizione (maggio e giugno) degli ulteriori 12 giorni di permesso extra introdotti dal decreto rilancio per i lavoratori con handicap grave o per i familiari che li accudiscono, anch’esso oggetto della circolare di ieri.

Per quanto riguarda il congedo parentale, fruibile dai dipendenti del settore privato, dagli iscritti alla gestione separata e a quelle degli autonomi, nella circolare viene messo nero su bianco che i 30 giorni valgono per nucleo familiare, anche se ci sono più figli. Inoltre viene precisato che, per le domande presentate dal 29 marzo, non opera più la conversione d’ufficio da congedo “ordinario” a quello Covid-19, dato che da quel giorno in fase di richiesta si può scegliere la tipologia di astensione dal lavoro.

La conversione resta possibile per chi ha fatto domanda tra il 4 e il 19 maggio, cioè tra la conclusione del periodo di fruizione del congedo di 15 giorni introdotto dal Dl 18/2020 e l’entrata in vigore della versione a 30 giorni. Tuttavia il cambio deve essere richiesto dall’interessato presentando una nuova domanda di congedo Covid-19 e contestuale comunicazione al datore di lavoro (che lo deve indennizzare al 50% della retribuzione invece che al 30% e rettificare i flussi uniemens).

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