Civile

Infondata la questione di costituzionalità sull'obbligo di preconfezionamento solo per il pane precotto

di Mario Finocchiaro

In riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 14 legge n. 580 del 1967 e 1 Dpr n. 502 del 1998 nella parte in cui prescrivono l'obbligo di preconfezionamento per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco. Il preconfezionamento, infatti, costituisce misura non discriminatoria, idonea a informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto. Al riguardo, inoltre, non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione al principio di libera circolazione delle merci, atteso che detto rinvio non va disposto dal giudice nazionale qualora non sussista alcun dubbio interpretativo sulla norma unionale, in virtù della sua interpretazione autoevidente o della esistenza di precedenti della Corte. Lo ha stabilito la corte di Cassazione con l'ordinanza 27 aprile 2020 n. 8197

Il tema affrontato - Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini. Sull'ultima parte della massima, sostanzialmente conforme, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l'interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un'interpretazione generale e astratta, Cassazione, ordinanza 16 giugno 2017, n. 15041. Non diversamente, per l'affermazione che Il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale, Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2007, n. 22103. Analogamente, l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza rimettere la causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Ue (già articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte, Cassazione, sentenza 26 marzo 2012, n. 4776. Per la giurisprudenza comunitaria, nel senso che l'obbligo di un previo confezionamento a cui il diritto di uno stato membro sottopone la messa in vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura, in tale stato membro, di pane parzialmente cotto, surgelato o no, importato da un altro stato membro non costituisce una restrizione quantitativa o una misura di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 30 del trattato (divenuto, in seguito a modifica, articolo 28 Ce), purché esso sia indistintamente applicabile sia ai prodotti nazionali sia a quelli importati e non costituisca in realtà una discriminazione nei confronti dei prodotti importati; se il giudice nazionale, effettuando tale accertamento, dovesse constatare che da tale obbligo deriva un ostacolo all'importazione, questo non può essere giustificato da motivi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone ai sensi dell'articolo 36 del trattato (divenuto, in seguito a modifica, articolo 30 Ce, Corte giustizia Comunità europee, 18 settembre 2003, n. 416/00, in Raccolta, 2003, I, p. 9343.

Corte di Cassazione – Ordinanza 27 aprile 2020 n. 8197

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