Civile

Rc auto: al via il regolamento con le condizioni del "contratto base"

di Maurizio Hazan e Filippo Martini

Il "contratto base" della assicurazione obbligatoria della rc auto ha finalmente visto la luce: in data 16 giugno 2020 è stato infatti pubblicato il Dm 54/2020, con cui il ministero dello Sviluppo economico ne ha licenziato il testo, dando attuazione agli articoli 4-7 del Dl 179/2012.

L'impatto - Si tratta di una disciplina di impatto non trascurabile, andando a modificare sensibilmente le modalità (obbligatorie) di collocamento delle polizze della rc auto. Come noto l'assicurazione automobilistica è assoggettata a un doppio obbligo a contrarre: quello in capo ai proprietari dei veicoli assicurati e quello invece posto a carico delle imprese di assicurazioni attive nel ramo 10, obbligate ad assicurare chiunque ne faccia loro richiesta. La straordinaria diffusione - e l'enorme rilevanza economico sociale - di questo strumento assicurativo ha dunque indotto nel legislatore l'esigenza di chiarirne la portata, razionalizzarne il più possibile le modalità distributive e agevolare le scelte d'acquisto degli utenti della strada.
In particolare, secondo quanto previsto dal citato Dl 179/2012, le regole sul contratto base avrebbero dovuto chiarire il paradigma minimo della copertura obbligatoria della rc auto, stabilendo quali siano le clausole di garanzia che devono necessariamente esser previste dalla polizza al fine di consentire il corretto assolvimento di quel duplice obbligo assicurativo di fonte legale.
Le stesse regole, inoltre, è previsto debbano disciplinare quali siano le esclusioni di copertura (quali, ad esempio, quella volta a non garantire il rischio in caso di guida in stato di ebbrezza) che, ferma la regola della non opponibilità al terzo danneggiato, possano ritenersi ammissibili e trovar spazio all'interno della polizza senza infrangere le finalità di (integrale) copertura del rischio risarcitorio dei potenziali responsabili.
Ecco dunque che il contratto base dovrebbe "riempire" contenutisticamente il concetto (sin qui vago) di obbligo a contrarre, fissando le condizioni minime di garanzia da offrire a chiunque faccia richiesta di una copertura della rc auto. Potremmo altrimenti dire, replicando il testuale dato normativo, che tale perimetro minimo di garanzia indicato dal legislatore sia quello che ciascuna impresa operante nel ramo 10 non potrebbe rifiutare di offrire a qualunque potenziale assicurato.
Il che parrebbe consentire correlativamente di affermare la possibilità, per le imprese assicurative, di affiancare al prodotto "base" (che ciascuna impresa assicuratrice dovrà di necessità rendere disponibile a chiunque) altre formule contrattuali, liberamente e diversamente modulate e potenzialmente più ristrette o più estese, proponibili facoltativamente soltanto ad alcuni limitati segmenti di utenza, preselezionati (ad esempio) in funzione delle proprie caratteristiche di rischio e/o di solidità economica.
Il sistema, così concepito, rivelerebbe una certa armonia, totalmente conforme alle superiori esigenze di tutela poste a presidio della rc auto: da un lato, infatti, i potenziali responsabili sarebbero sempre e comunque posti in grado di trovare un prodotto che, nell'ambito del massimale minimo di legge, fornisca garanzie sufficientemente ampie e tali da non esporli a rischi comunque ricompresi entro il paradigma della responsabilità automobilistica, ex articolo 2054 del codice civile.
Chi invece intendesse assumere su di sé, a fronte di un risparmio di premio, una quota parte del rischio di responsabilità, potrebbe acquistare, se disponibili, prodotti contrattuali diversi e integrati, ad esempio, da clausole di franchigia, scoperto o altre esclusioni di garanzia (si pensi alla guida esperta); il tutto senza pregiudizio per i terzi danneggiati, che sarebbero comunque integralmente risarciti in applicazione al menzionato principio di inopponibilità delle eccezioni contrattuali di cui all'articolo 144, comma 2, del Cap.

Gli obiettivi concorenziali - Ma al di là di tale importante funzione che potremmo definire "ricognitiva", il contratto base risulta dichiaratamente concepito anche al fine di presidiare obiettivi prettamente concorrenziali, informativi e comparativi; obiettivi perfettamente declinati dal didascalico incipit dell'articolo 22, comma 4, del Dl n. 179 a mente del quale il contratto base mira a «favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore».
In sostanza, la fissazione del perimetro minimo della polizza di base dovrebbe chiarire a operatori del settore e consociati le regole del gioco - appunto, basilari - consentendo al contempo ai potenziali clienti immediate possibilità di comparazione tra offerte contrattuali omogenee per contenuto e dunque per ciò stesso agevolmente confrontabili. La moderna società digitale consente, peraltro, di comparare on line prezzi e soluzioni in tempo reale: ragion per la quale il legislatore ha previsto che il contratto base sia presentato anche tramite il sito internet delle compagnie e, comunque, inserito all'interno di un "modello elettronico". Ma non solo: anche il nuovo preventivatore allestito dall'Ivass ai sensi dell'articolo 136 del Cap è stato concepito proprio in funzione del contratto base.
E forse è proprio tale spiccata vocazione telematica del contratto base che ha fatto sì che, dopo tutta questa lunga e faticosa gestazione, soltanto oggi (in tempo di Covid e di distanziamento sociale) la disciplina attuativa - e il vero e proprio modello di contratto - ha visto la pubblicazione.


La struttura del testo del Dm n. 54 - Il provvedimento ministeriale si compone di due parti: una prima, composta da 4 articoli, volta a stabilire le finalità del contratto base e le modalità della sua presentazione al pubblico. Una seconda integrata da un allegato avente a oggetto le vere e proprie condizioni di contratto, quasi si trattasse di un vero e proprio fac simile di polizza, con importanti regolazioni normative che in parte presentano novità di non poco conto.
La vera e propria parte normativa fissa le "regole del gioco", ribadendo anzitutto che la disciplina ha a oggetto le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli e i ciclomotori a uso privato dei consumatori, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni. Singolare il fatto (ma così del resto prevedeva già l'articolo 179 del Cap) che il contratto base sia riferito non a tutti gli utenti della strada ma ai soli consumatori non professionali, intesi in senso stretto e conforme a quanto indicato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo.
Il che equivale (opinabilmente...) a dire che chi intenda acquistare un veicolo per uso professionale, anche se promiscuo, potrebbe vedersi rifiutare il modello elettronico di base.
Il testo ministeriale prosegue poi (articoli 2 e 3) chiarendo la struttura del contratto base, incentrata anzitutto sulle clausole che integrano il corpo contrattuale e che definiscono il paradigma della polizza standard.
La necessità di evitare censure (di eccessiva limitazione della libertà contrattuale) induce il Dm, come del resto la norma primaria di riferimento, ad affermare la (ovvia...) libertà dell'impresa di quotare il prezzo del proprio contratto base.
Ma non solo, viene precisato che le compagnie conservano una qualche possibilità di modulare il contenuto della polizza base, scegliendo tra le condizioni "aggiuntive al contratto base" che liberamente offerte dall'impresa, possono limitare od ampliare la copertura assicurativa e comunque incidere sulla diminuzione o sull'aumento del premio.
Viene poi chiarito che le imprese rimangono comunque libere di offrire separatamente (e dunque a latere del contratto base) qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
Questo passaggio merita di esser considerato, dal momento che per lungo tempo, durante la gestazione del testo ministeriale, si era discusso circa la possibilità di includere nel contratto base anche le soluzioni assicurative accessorie alla rc auto (quali tipicamente le polizze furto incendio, tutela legale, atti vandalici, infortuni del conducente, cristalli, assistenza ecc.).
In realtà si sarebbe trattato di una scelta incongrua, dal momento che, al di là del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 del Cap, tali garanzie non rientrano affatto nell'obbligo a contrarre.
Si è dunque optato per mantenerle al di fuori del perimetro del contratto base. Così come ne rimangono escluse quelle ulteriori clausole che, pur attinenti allo specifico rischio della rc auto, mirano a fornire all'assicurato un servizio aggiuntivo, specie in relazione alle modalità di liquidazione del danno (in forma specifica, ad esempio, ex articolo 14 del Dpr 254/2014).
Il quadro complessivo che ne deriva non è, tuttavia, del tutto chiaro, dal momento che non si comprende perché determinate clausole, pacificamente ammesse dal legislatore primario (ad esempio quelle avente a oggetto la previsione di formule tariffarie con franchigia o miste) non siano state menzionate dal Dm, il quale anzi sembra riferirsi esclusivamente al sistema tariffario del bonus malus.
A ogni buon conto, le declinazioni di principio stabilite dalla prima parte del decreto (che fissa ancheo elettronico) trovano riscontro puntuale nell'allegato A, che integra la seconda sezione del Dm e che, come sopra accennato, costituisce una sorta di fac simile della polizza riferimento, nei suoi contenuti obbligatori e opzionali.

Il testo del Dm 54/2020

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