Società

Scissione «estrema» senza unanimità

di Angelo Busani

Non serve il consenso unanime dei soci per la scissione «non proporzionale estrema» e cioè l’operazione in base alla quale i quattro soci della società scissa (la quale si estingue) diventano unici soci delle quattro società risultanti dalla scissione.

Lo afferma il Tribunale di Milano in un provvedimento del 21 settembre 2020 emanato in esito a un procedimento cautelare (rg. 20283-1/2020): secondo il Tribunale, la norma di cui all’articolo 2506, comma 2, secondo periodo, del Codice civile, che impone l’unanimità per la scissione «asimmetrica» (ad alcuni soci non vengono distribuite partecipazioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa) è di stretto utilizzo per la scissione asimmetrica e non estensibile al di fuori di tale perimetro.

Infatti, secondo il Tribunale la «scissione proporzionale estrema» e la scissione «asimmetrica» non sono equiparabili, in quanto il presupposto della procedura asimmetrica è che si tratti di una scissione «non totale», vale a dire che la società scissa rimanga vigente, tanto è vero che, nella scissione asimmetrica alcuni soci della società scissa non acquisiscono partecipazioni nella società beneficiaria, per effetto della scissione, ma incrementano la loro quota di partecipazione nella società scissa.

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale, invece, si trattava di una scissione totale, in esito alla quale, cioè, la società scissa si sarebbe estinta per effetto dell’attribuzione dell’intero suo patrimonio alle società beneficiarie. Quindi, dato che la società scissa si estingue, quando c’è una scissione totale, per sua natura, non si produce quell’effetto, tipico della scissione asimmetrica, per il quale aumenta l’entità delle quote di taluno dei soci della società scissa (quelli che non ricevono partecipazioni nella società beneficiaria).

Il giudizio cautelare che ha avuto come esito la suddetta decisione era stato attivato da uno dei quattro soci della società scissa, il quale lamentava il fatto che l’assemblea della società scissa avesse deliberato a maggioranza la scissione totale della società scissa provvedendo all’assegnazione del suo patrimonio immobiliare a quattro società beneficiarie, ciascuna partecipata da uno dei soci della società scissa. Il socio in questione si lamentava anche in ordine al valore del patrimonio assegnato alla società beneficiaria di cui il medesimo avrebbe dovuto essere unico socio.

Secondo il Tribunale, la norma sulla scissione asimmetrica, che impone l’unanimità dei soci, non è applicabile in via analogica, stante l’eccezionalità della fattispecie da essa disciplinata. Inoltre, l’applicazione della normativa sulla scissione asimmetrica sarebbe impedita anche dalla “filosofia” sottostante a detta norma, la quale sarebbe «preordinata a evitare il rischio di una distribuzione asimmetrica di attivi e passivi latenti nella scissa»: situazione che non si rende ravvisabile nel diverso caso della scissione totale, caso nel quale la società originaria si estingue.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©