Comunitario e Internazionale

Agitazione a bordo, il vettore aereo non compensa il ritardo

Francesco Machina Grifeo

Il comportamento molesto di un passeggero su un volo aereo può integrare una «circostanza eccezionale» tale da esonerare la compagnia aerea dall'obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo prolungato di quel volo o di un volo successivo operato dalla medesima compagnia con il medesimo aeromobile. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nelle Causa C 74/19, giudicando sulla richiesta di indennizzo di un passeggero nei confronti di una compagnia aerea portoghese.

I giudici di Lussemburgo precisano però che la compagnia, per sottrarsi all'obbligo di compensazione, deve comunque adottare una serie di contromisure tra cui anche quello di assicurare l'imbarco dei passeggeri nel più breve tempo possibile su voli alternativi anche di altre compagnie.

Transportes Aéreos Portugueses (TAP) si è rifiutata di risarcire un passeggero il cui volo in coincidenza aveva subito un ritardo. Per il vettore infatti il ritardo traeva origine dal comportamento molesto di un passeggero imbarcato su di un precedente volo con lo stesso aeromobile e tale circostanza doveva essere qualificata come «eccezionale» ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.

La Corte ha in primo luogo ricordato che possono essere qualificati come «circostanze eccezionali» gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo; tali due condizioni sono cumulative. Circostanze del genere, prosegue la Corte, possono verificarsi, in particolare, in caso di rischi connessi alla sicurezza, come quello di un passeggero particolarmente agitato.
Tuttavia, l'esonero di responsabilità non ricorre se risulta che il vettore ha contribuito al verificarsi del comportamento o se era stato in grado di prevederlo, basandosi su segni precursori. Come per esempio quando sia proceduto all'imbarco nonostante turbe del comportamento manifestatesi già a terra.

In secondo luogo, la Corte ha precisato deve sussistere un nesso di causalità diretta tra la circostanza che ha inciso sul volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo. In terzo luogo, la Corte ha considerato che il vettore deve avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per garantire un riavviamento ragionevole e nel più breve tempo possibile, anche attraverso la ricerca di altri voli diretti o non diretti operati eventualmente da altri vettori aerei, appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivano meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato.

In conclusione, non si può ritenere che il vettore aereo – limitandosi a offrire al passeggero interessato un riavviamento verso la sua destinazione finale con il volo successivo operato dal vettore medesimo e che arriva a destinazione all'indomani del giorno inizialmente previsto per il suo arrivo – si sia avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, salvo qualora non vi sia alcun posto disponibile su un altro volo diretto o non diretto che consenta a tale passeggero di raggiungere la sua destinazione finale meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato o qualora l'effettuazione di un simile riavviamento costituisca per tale vettore aereo un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento in questione.

Corte Ue - Sentenza 11 giugno 2020 nelle Causa C 74/19

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