Comunitario e Internazionale

Cgue: familiari di cittadini Ue, Ryanair batte Orbàn sul visto di ingresso

L'Ungheria di Orbàn perde contro Ryanair sui diritti di ingresso dei familiari di un cittadino dell'Unione. La compagnia low cost, infatti, era stata multata per 3mila euro ed obbligata, nell'ottobre 2017, a ricondurre a Londra un passeggero di cittadinanza ucraina privo del visto ma munito di una carta di soggiorno permanente rilasciata dal Regno Unito in base alla direttiva sul "Diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari". Per la Corte Ue, sentenza nella causa C-754/18, però, il familiare di un cittadino dell'Unione che non ha la cittadinanza di uno Stato membro ma è titolare di una carta di soggiorno permanente – che può essere rilasciata soltanto a chi dopo aver ottenuto la carta di soggiorno di familiare abbia anche soggiornato con lui per cinque anni - è esonerato dall'obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri. Tale carta dunque, precisa la decisione, attesta, di per sé, la qualità di familiare del suo titolare.

Per i giudici di Lussemburgo, dunque, la disposizione della direttiva 2004/38 relativa alla dispensa dall'obbligo del visto per i titolari di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, non esclude dal beneficio i familiari del cittadino dell'Unione che siano in possesso di una carta di soggiorno permanente. Del resto, la ratio della direttiva, prosegue la Corte, è proprio quella di favorire l'integrazione. E la Carta permanente prevede un requisito aggiuntivo: la convivenza ininterrotta per cinque anni (periodo durante il quale il soggetto già beneficiava dell'esenzione dal visto connessa al possesso di tale carta).

Inoltre, precisa la decisione, non fa differenze se il paese che ha rilasciato il titolo sia dentro o fuori Schenghen, in quanto la direttiva 2004/38 non fa alcuno specifico riferimento a tale Spazio. Ne consegue che il beneficio dell'esenzione dal visto si estende ai familiari di un cittadino dell'Unione che sono in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente sia qualora tale carta sia stata rilasciata da uno Stato membro che non rientra nello spazio Schengen sia qualora essa sia stata rilasciata da uno Stato membro che appartiene a tale Spazio.

Infine, la Corte dopo aver constatato che gli Stati membri possono rilasciare la carta di soggiorno permanente soltanto alle persone che hanno la qualità di familiare di un cittadino dell'Unione, afferma che il rilascio implica che quest'ultimo abbia necessariamente verificato, con anticipo, che la persona interessata abbia tale qualità. Di conseguenza, la carta di soggiorno permanente è idonea a dimostrare, di per sé, che il suo titolare dispone della qualità di familiare di un cittadino dell'Unione. E dunque, egli ha diritto di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro, senza che sia necessaria una verifica o una giustificazione supplementari della sua qualità di familiare di un cittadino dell'Unione.

Corte Ue - Sentenza nella causa C-754/18

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