Comunitario e Internazionale

Licenziamento illegittimo, con la reintegra scatta il diritto alle ferie retribuite (o alla indennità)

Francesco Machina Grifeo

Il licenziamento illegittimo non fa perdere, nel caso di reintegra, il diritto alle ferie retribuite o comunuque ad una indennità sostitutiva, in caso di cessazione definitiva. Lo ha deciso la Corte Ue, con la sentenza nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19. La prima relativa ad un caso bulgaro, la seconda italiano. Per i giudici di Lussemburgo dunque un lavoratore ha diritto, per il periodo compreso tra il suo licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione nel precedente posto di lavoro, alle ferie annuali retribuite oppure, alla cessazione del suo rapporto di lavoro, a un'indennità sostitutiva di tali ferie non godute. Mentre, qualora, nel corso di tale periodo, abbia occupato un nuovo posto di lavoro, potrà far valere i suoi diritti unicamente nei confronti del nuovo datore di lavoro

La vicenda - In entrambi i casi i giudici hanno affrontato un caso di doppio licenziamento. Nel primo, una dipendente di una scuola bulgara licenziata, reintegrata, e poi nuovamente licenziata. Nel secondo caso, invece, la questione riguardava un ex dipendente di Iccrea Banca, istituto di credito italiano, reintegrata nel suo impiego in seguito all'annullamento del suo licenziamento. In seguito, però anche in questo caso il rapporto è stato nuovamente risolto dall'istituto.

La Corte di cassazione italiana investita del ricorso della lavoratrice che chiedeva la condanna della banca al pagamento di un'indennità a titolo delle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il suo licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione, ha rimesso (così come la Corte bulgara) la questione alla Cgue.

La motivazione - Secondo la giurisprudenza di Lussemburgo, quando un lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni per un motivo imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, come una malattia, non perde il diritto alle ferie annuali retribuite. Si tratta infatti di un diritto che non può essere subordinato all'obbligo di avere effettivamente lavorato. In questo senso, prosegue la decisione, così come avviene in caso di sopravvenuta inabilità al lavoro per causa di malattia, il fatto che un lavoratore sia stato privato della possibilità di lavorare a causa di un licenziamento successivamente dichiarato illegittimo è, in via di principio, imprevedibile e indipendente dalla sua volontà.

Per i giudici dunque il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite. Di conseguenza, un lavoratore llegittimamente licenziato e successivamente reintegrato a seguito di una decisione giudiziaria, ha diritto alle ferie annuali retribuite maturate durante tale periodo.

Qualora poi venga nuovamente licenziato oppure se il suo rapporto di lavoro, dopo la reintegrazione, cessi per una qualsiasi ragione, scatta comunque il diritto a un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute maturate nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione.

Infine, la Corte precisa che laddove il lavoratore nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione nel suo posto di lavoro, abbia occupato un nuovo posto di lavoro, egli potrà far valere i propri diritti alle ferie annuali retribuite corrispondenti al periodo durante il quale ha occupato quest'ultimo impiego soltanto nei confronti del nuovo datore di lavoro.

Corte Ue - Sentenza nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19

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