Comunitario e Internazionale

Video abusivi, YouTube obbligata solo a fornire indirizzo postale

Francesco Machina Grifeo

YouTube non deve fornire e-mail, numero di telefono ed indirizzo IP del soggetto che abbia caricato abusivamente un film (o video) protetto da diritto d'autore sulla piattaforma. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-264/19 depositata il 9 luglio, affermando che il titolare dei diritti d'autore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2004/48, ha unicamente diritto a conoscere l'indirizzo postale.

Il caso - Nel 2013 e nel 2014, i film Parker e Scary Movie 5 sono stati caricati sulla piattaforma di video YouTube senza il consenso della Constantin Film Verleih, titolare dei diritti di sfruttamento esclusivi in Germania. La società ha intimato a YouTube e Google di fornirle un insieme di informazioni relative a ciascuno degli utenti che aveva proceduto al caricamento. Entrambe però hanno rifiutato di fornire agli indirizzi di posta elettronica ed i numeri di telefono nonché gli indirizzi IP da utilizzati al momento del caricamento dei file. A questo punto la controversia si è incentrata sulla riconducibilità di simili informazioni alla nozione di «indirizzo», ai sensi della direttiva Ue sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La motivazione - La direttiva 2004/48, argomenta la decisione, prevede che le autorità giudiziarie possano ordinare che siano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tra queste informazioni rientra segnatamente l'«indirizzo» dei produttori, distributori e fornitori delle merci o dei servizi lesivi di un diritto. Per la Corte però il termine «indirizzo» riguarda unicamente l'indirizzo postale, vale a dire il luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona. Ne consegue che tale termine, se utilizzato senza ulteriori precisazioni, come nella direttiva 2004/48, non si riferisce all'indirizzo di posta elettronica, al numero di telefono o all'indirizzo IP. In questo senso, prosegue, depongono anche i lavori preparatori della direttiva. Infine, anche dall'esame di altri atti di diritto dell'Unione emerge che non si utilizza mai il termine «indirizzo», senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l'indirizzo IP o l'indirizzo di posta elettronica.

Tutrto ciò considerato, la Corte ha concluso che la nozione di «indirizzo» non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all'indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all'account utente. I giudici di Lussemburgo hanno tuttavia precisato che gli Stati membri hanno la facoltà di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un'informazione più ampia, purché, tuttavia, sia garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati gli altri principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio di proporzionalità.

Corte Ue - Sentenza nella causa C-264/19

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