Comunitario e Internazionale

La Ue consiglia equity o ibridi anti perdite

di Paolo Rinaldi

Assonime con la circolare 21/2020 commenta le ultime variazioni apportate dalla Commissione europea al regime temporaneo per gli aiuti di stato alle imprese.

Quando la Commissione europea a metà marzo introdusse il Temporary framework, fu ben chiaro che esso sarebbe stato successivamente modificato per tenere conto delle concrete esigenze dei paesi firmatari del Trattato, e così è stato.

Ben tre modifiche sono infatti intervenute, e già dalla seconda – datata 13 maggio – è stata concessa agli Stati la possibilità di intervenire con una nuova sezione 3.11 dedicata alla patrimonializzazione delle imprese.

Assonime, nella recente circolare 21/2020, esamina i contenuti della seconda e della terza modifica (del 2 luglio) al Temporary framework, e descrive sia i nuovi strumenti disponibili per lo Stato italiano, sia la estensione dell'operatività del Temporary framework alle imprese più piccole ancorché già in crisi a fine 2019.

Le misure per la ricapitalizzazione delle imprese si rendono necessarie per rimediare alle perdite di esercizio 2020: si tratta di una chiara indicazione della Commissione europea, la quale chiama gli Stati ad affrontare in modo diretto e audace i problemi di bilancio delle imprese italiane, senza alchimie nei bilanci di esercizio per sospendere le perdite.

Una soluzione che viene resa disponibile dalla nuova sezione 3.11, la quale prevede che gli Stati possano intervenire direttamente patrimonializzando le imprese, o sottoscrivendo vero e proprio capitale sociale (intervento diretto), ovvero tramite strumenti ibridi (prestiti obbligazionari convertibili, altri strumenti finanziari di semi-equity ovvero – in Italia – strumenti finanziari partecipativi).

Le misure sono rivolte alle Pmi, con particolare flessibilità per queste imprese, e alle imprese di grandi dimensioni.

Per queste ultime, sarà più semplice, specialmente se società quotate, intervenire tramite lo strumento azionario, mentre per le Pmi pare più adatto lo strumento ibrido, garantendo che la proprietà e la gestione rimangano in capo all'originario imprenditore.

In entrambi i casi – equity o ibrido – lo strumento dovrà avere una remunerazione di mercato, e il Temporary framework fornisce già gli elementi per il suo calcolo. Per l'uscita dall'investimento da parte dello Stato, a seconda della dimensione dell'impresa saranno necessari sei anni, prolungabili ulteriormente.

La misura di ricapitalizzazione consentirà all'impresa di risolvere i propri problemi di bilancio: il Temporary framework stabilisce che la misura dovrà esser dimensionata in modo da assicurare la redditività del beneficiario e ripristinare la sua struttura patrimoniale al 31 dicembre 2019.

La misura di ricapitalizzazione potrà riguardare tutte le perdite 2020, senza necessità che l'impresa debba procedere a particolari alchimie contabili per rinviarle o, peggio, occultarle.

Vi sono condizioni per l'accesso alle misure di ricapitalizzazione da parte dell'impresa:

- senza l'intervento dello Stato il beneficiario uscirebbe dal mercato o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività (la situazione di difficoltà può essere dimostrata attraverso il deterioramento del rapporto tra debito e patrimonio netto o indicatori analoghi);

- l'intervento risponde all'interesse comune, definito in modo abbastanza ampio tramite una serie di esempi tra cui l'esigenza di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro; l'esigenza di evitare l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica; l'esigenza di prevenire il rischio di perturbazioni nell'offerta di un servizio importante o situazioni analoghe, debitamente giustificate dallo Stato membro interessato;

- il beneficiario non è in grado di reperire sul mercato a condizioni accessibili i finanziamenti di cui necessita e le misure orizzontali a sostegno della liquidità.

Assonime infine commenta favorevolmente l'estensione degli aiuti di sStato anche a startup, microimprese e piccole imprese (meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato annuo e/o attivo di bilancio), anche qualora queste fossero in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, purchè non siano assoggettate a procedura concorsuale o abbiano avuto problemi precedenti con gli aiuti di stato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©