Penale

Il conto-calderone prova l’appropriazione indebita

di Giulio  Benedetti

La Corte di cassazione (sentenza 4161/2020) ha dichiarato inammissibile il ricorso (e ha condannato il ricorrente a pagare 2mila euro alla cassa delle ammende) di un amministratore condominiale nei confronti di una sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita, oltre al risarcimento del danno al condominio, costituitosi parte civile nel giudizio.

La difesa dell’amministratore criticava la sentenza di condanna perché il giudice non aveva raggiunto la prova della sua colpevolezza, in quanto non aveva disposto una perizia contabile , poiché sussistevano dubbi sugli ammanchi di cassa: l’amministratore aveva agito come gestore di più condomini e aveva versato le somme provenienti dalle varie gestioni in un unico fondo, provocando la confusione dei pagamenti e delle amministrazioni, con la conseguenza di escludere l’elemento soggettivo doloso.

La Corte di cassazione respingeva tali argomentazioni affermando, in primo luogo, che i giudici di appello hanno verificato quanto sostenuto dal tribunale, per cui sussistevano spese che, pur riscosse dai condòmini, non erano state pagate ai creditori e che la colpevolezza del ricorrente era resa evidente dall’omessa consegna della contabilità al suo successore.

Inoltre, proprio le condotte riscostruite dalla difesa, che manifestavano l’accettazione del rischio dell’appropriazione di somme altrui, mediante la loro confusione in unico conto, attestavano l’esistenza del reato di appropriazione indebita.

Infatti l’amministratore infedele che versa le somme provenienti da diverse gestioni in un unico conto, sia esso costituito da impiego bancario o postale o in altra forma di investimento, accetta il rischio che attraverso la confusione delle stesse parti degli attivi , riferibili a ciascun condominio, vengano distratti, con la conseguente appropriazione indebita dei medesimi.

Si noti che la giurisprudenza della Corte di Cassazione sostiene che il delitto di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si realizza al momento della prima condotta appropriativa. La stessa si realizza nel momento in cui l’agente compia, come padrone, un atto di dominio sulla cosa con la volontà , espressa o implicita, di tenere questa come propria. Con la sentenza 40870/2017 ha ritenuto consumato il reato, avente a oggetto somme di denaro di somme condominiali introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato l’amministratore, all’atto di cessazione della carica. In tale momento, infatti, in mancanza di restituzione delle somme ricevute nel corso della gestione, si realizza con certezza l’interversione del possesso.

Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 31 gennaio 2020 n.4161

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