Penale

Arresto non consentito, basta che la causa di giustificazione sia probabile

di Giuseppe Amato

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 385 del codice di procedura penale, laddove si prevede che l’arresto non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità, non è richiesto che la sussistenza della causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere o dell’esercizio di una facoltà legittima o della causa di non punibilità «appaia evidente», ma che essa sia «verosimilmente esistente» sulla scorta delle circostanze di fatto conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza. Così la sezione III penale della Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2020 n. 6626.

Tale interpretazione la Cassazione ha ritenuto di doverla desumere anche dalla circostanza che l’articolo 273 del codice di procedura penale impone al giudice delle indagini preliminari, che emette un’ordinanza cautelare, di valutare, in sede di adozione della misura cautelare, se «risulta» che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, accertamento che non richiede che la ricorrenza dell’esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza, essendo sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di tale causa di giustificazione.

Per l’effetto, secondo la Corte di legittimità, se il giudice, nell’adottare una misura privativa della libertà personale, deve valutare la questione della eventuale ricorrenza della causa di giustificazione nei termini indicati, non potrebbe ritenersi che la polizia giudiziaria, nell’effettuare un arresto in flagranza, abbia più ampi poteri rispetto all’autorità giudiziaria che è competente in via generale alla restrizione della libertà personale. Nella fattispecie, trattavasi dell’arresto per i reati di cui agli articoli 1100 del codice della navigazione e 337 del codice penale nei confronti della comandante di una nave che risultava avere speronato una motovedetta della Guardia di finanza durante le manovre compiute all’atto dell’ingresso in un porto ove intendeva far sbarcare alcuni migranti recuperati in mare; la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso la non convalida dell’arresto, sostenendo che risultava congruamente argomentata - dal giudice della convalida - la verosimile esistenza della causa di giustificazione di cui all’articolo 51 del codice penale, evocando, a supporto, le fonti pattizie internazionali in tema di soccorso in mare e l’obbligo consuetudinario di soccorso in mare, da cui doveva desumersi che l’attività di salvataggio dei naufraghi non si fosse esaurita con il loro recupero a bordo della nave, comportando l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (cosiddetto place of safety).

Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 20 febbraio 2020 n. 6626

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