Penale

Legittimo impedimento anche nel procedimento camerale di sorveglianza

di Patrizia Maciocchi

La norma sul legittimo impedimento del difensore, che fa scattare il diritto al rinvio dei termini, si applica anche nel procedimento camerale, compreso dunque quello di sorveglianza. E vale anche nel caso in cui il difensore non possa essere presente per un concomitante impegno professionale. La Corte di cassazione, con la sentenza 10565, accoglie il ricorso contro l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva respinto la richiesta per misure alternative alla detenzione. Per il ricorrente la decisione era nulla perché adottata nel corso di un'udienza che si era celebrata malgrado il difensore avesse chiesto lo slittamento perché impegnato in un coincidente processo per criminalità organizzata nel quale erano alla sbarra 44 imputati. Il Pg aveva chiesto di respingere il ricorso, sostenendo che l'articolo 420-ter, comma 5 del Codice di rito penale, che riconosce alla parte il diritto ad ottenere il rinvio, non si applica ai procedimenti, diversi dall'udienza preliminare, che si svolgono con il rito camerale. La Suprema corte nega che sia così e annulla con rinvio. I giudici di legittimità valorizzano il diritto di difesa, che non può dirsi pienamente garantito con la presenza in udienza di un sostituto, il quale non ha diritto ad un termine per preparare la difesa. Per questo l'obbligo di provvedere alla nomina di un sostituto del difensore assente assicura solo l'assistenza tecnica nell'udienza. I giudici chiariscono quindi che difensore della parte e sostituto non sono equiparabili: né questa era la ratio del legislatore nel prevedere l'obbligo di nomina del sostituto. La Cassazione ricorda che le stesse Sezioni unite con la sentenza Caramia avevano dato il via libera ai nuovi termini anche nel caso, come quello allora esaminato, di assenza del difensore per lo sciopero degli arerei. Lo stesso non può non valere quando un altro impegno professionale si sovrapponga.

Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 23 marzo 2020 n.10565

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