Penale

Spazzacorrotti, l'ordine di carcerazione resta sospeso se precedente la norma

di Patrizia Maciocchi

Sulla base della Spazzacorrotti non può essere revocata la sospensione dell'ordine di carcerazione, deciso con un provvedimento precedente l'entrata in vigore della nuova norma. La Corte di cassazione, con la sentenza 11202, ha respinto il ricorso del Pm contro l'ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato inefficace l'ordine di esecuzione emesso, il 12 febbraio 2019, nei confronti di un indagato per induzione indebita a dare o promettere utilità. Un reato, previsto dall'articolo 322 comma 2 del Codice penale, inserito dalla legge 3/2019, la cosiddetta spazzacorrotti, tra quelli considerati ostativi (articolo 4-bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario) per i quali è esclusa la concessione dei benefici penitenziari. Dopo l'entrata in vigore della legge più restrittiva all'indagato era stata revocata la sospensione. Per il tribunale la revoca era illegittima perché adottata sulla base di una legge sopravvenuta e peggiorativa. Ad avviso dei giudici era stato così violato il principio del tempus regit actum, in virtù del quale per l'indagato doveva valere il primo ordine di esecuzione, con il diritto ad accedere alla sospensione della pena.

Di diverso avviso il Pm ricorrente che valorizza la natura squisitamente processuale della disposizione di legge, in virtù della quale andava applicata la nuova norma anche se sfavorevole. La Suprema corte respinge il ricorso, ricordando, oltre ai dubbi di legittimità costituzionale della spazzacorrotti, sollevati con l'ordinanza 31853/2019 - in merito a ragionevolezza e finalità rieducativa della pena - anche quelli relativi all'individuazione del regime temporale in assenza di una disciplina transitoria.Su quest'ultimo punto la Cassazione chiarisce che l'entrata in vigore della norma più restrittiva, proprio nel rispetto del principio del tempus regit actum, non può comportare la perdita di efficacia dei provvedimenti adottati in precedenza.

Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 2 aprile 2020 n.11202

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