Penale

Ingiusta detenzione, sì all'indennizzo dell'intero periodo cautelare se reato non legittima la misura

di Paola Rossi

Il giudice non può limitare la riparazione per l'ingiusta detenzione alla sola differenza tra la detenzione sofferta e la pena comminata, se il reato accertato con la condanna - a differenza di quello per cui vi è stata l'imputazione - non consenta l'adozione di misure cautelari personali. La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 20010 depositata ieri - ha, infatti affermato il principio secondo il quale è ab origine ingiusta la detenzione per un fatto che determina la commissione di un reato per il quale è esclusa la detenzione cautelare in quanto prevede un massimo edittale di pena inferiore ai cinque anni. E, a nulla rileva, l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena. Cioè il riconoscimento del beneficio non cancella l'illegittimità della misura restrittiva adottata nei confronti di chi ha commesso un reato che ne esclude l'applicazione. Così come è pienamente legittima, e non dà diritto a indennizzo, la detenzione cautelare subita nel caso in cui venga poi concessa la sospensione condizionale della pena comminata se il presupposto per la misura non è contenuto nel titolo di reato per cui c'è stata condanna.
La vicenda riguardava una condanna per turbativa d'asta in base al comma 1 dell'articolo 353 del Codice penale. Con esclusione - però - dell'aggravante del comma 2 dello stesso articolo. Infatti, solo in tal caso il massimo di pena previsto avrebbe reso giustificabile la misura cautelare. Ma una volta esclusa l'aggravante e accertata la commissione del reato solo in base alla previsione del primo comma dell'articolo 353 del Codice penale la misura limitativa della libertà personale veniva a perdere in radice il presupposto della propria legittmità con conseguente riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione subita.

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 7 luglio 2020 n. 20010

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