Penale

Semilibertà revocabile solo con pieno giudizio di merito sull'idoneità del regime

di Paola Rossi

La semilibertà dal regime carcerario accordata al condannato o all'internato non può essere revocata solo sulla presa d'atto di avvenute violazioni del regime. Non basta, ad esempio, la denuncia dei carabinieri che rilevano la mancata presenza del semilibero a casa, in occasione di un controllo, e che segnalano l'assenza di due/tre giorni dal lavoro apparentemente ingiustificata. Tali presupposti di fatto non possono far scattare da parte del giudice la decisione assunta de plano della cancellazione del beneficio. La revoca, infatti, si giustifica con un giudizio ad hoc e completo di inidoneità del condannato a godere del trattamento di favore. La Corte di cassazione con la sentenza depositata il 9 luglio (n. 20512) ha così confermato la centralità del risultato rieducativo e di reinserimento della persona nella valutazione sull'idoneità o meno della condizione.
Per tali motivi la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva, appunto, revocato il beneficio fondandosi apoditticamente sulle avvenute violazioni, certificate dalle denunce dei carabinieri. I rilievi erano consistiti nel non aver trovato in occasione di un controllo la persona presso la propria abitazione e di aver rilevato almeno due assenze ingiustificate dal lavoro. Ma le giustificazioni addotte dal ricorrente – di non essere stato in casa, per essersi recato a festeggiare il capodanno in altro luogo coi propri familiari e di aver fornito la causa di un malessere transitorio, tanto al datore di lavoro quanto agli stessi Carabinieri - non erano state considerate nell'ambito di un complessivo giudizio di valutazione sulla validità o meno di un percorso positivo del semilibero, al di là delle violazioni accertate. Conclude la Corte affermando che il dato qualitativo della riabilitazione del semilibero è preponderante rispetto al dato quantitativo delle condotte poste in essere e contrarie al regime, a meno che il numero considerevole di esse costituisca in sé quella gravità del comportamento tale da giustificare la revoca, che va sempre valutata nel merito.

Corte di cassazione -Sezione I - Sentenza 9 luglio 2020 n. 20512

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