Penale

Applicabilità della scriminante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale o sociale - Condizioni di applicabilità della scriminante.
In tema di circostanze attenuanti comuni, i motivi di particolare valore sociale e morale sono quelli che, in un determinato momento storico, sono riconosciuti come tali e valutati favorevolmente dalla prevalente comunità sociale e che corrispondono a valutazioni morali condivise. [Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante nel caso No Tav ritenendo i fatti oggetto del processo espressione della volontà di opporsi alle forze dell'ordine e alla realizzazione di un'opera pubblica e solo indirettamente espressione dell'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute, valore costituzionale generalmente condiviso].
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 1 luglio 2020 n. 19764

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale o sociale - Nozione - Fattispecie.
I motivi di particolare valore morale o sociale ai quali l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli sul cui intendimento come tali si registra un generale consenso sociale. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante con riferimento alla condotta di due genitori, stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che avevano fatto falsamente figurare il loro figlio naturale come partorito da una cittadina italiana, al fine di fargli acquisire la cittadinanza).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 15 giugno 2018 n. 27746

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile - Sufficienza - Esclusione - Obiettiva rispondenza a valori etici o sociali riconosciuti dalla società - Necessità - Conseguenze in caso di erronea rappresentazione da parte dell'agente - Fattispecie.
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del movente della condotta a valori etici o sociali condivisi e riconosciuti come preminenti dalla coscienza collettiva; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista dall'art. 59 cod. pen., in base alla quale le circostanze devono essere applicate per le loro connotazioni oggettive. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di appello che non aveva riconosciuto l'attenuante nella condotta di danneggiamento compiuta dall'imputato, durante una conferenza in un'aula universitaria, per contestare le missioni di pace dei militari italiani all'estero).
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 gennaio 2017 n. 197

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale o sociale - Provocazione - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
La possibilità di applicare simultaneamente l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale e quella della provocazione è subordinata all'accertamento, in concreto, della loro ascrivibilità a distinte situazioni concrete, poiché qualora il fatto che ne è alla base sia unico, per il principio del "ne bis in idem" sostanziale che impedisce la reiterata valutazione del medesimo elemento ai fini della riduzione della pena, deve applicarsi una sola delle anzidette circostanze. (Fattispecie relativa ad omicidio volontario di persona che minacciava la figlia minorenne dell'agente e ne picchiava la convivente, in cui è stato ritenuto corretto il riconoscimento della sola attenuante della provocazione, a fronte di richiesta di valutazione del fatto anche ai fini della concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 29 luglio 2010 n. 29929

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale o sociale - Valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva - Necessità - Sussistenza.
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., i particolari motivi morali e sociali sono quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ne ha escluso l'applicabilità in relazione alla condotta volta a rimuovere una situazione ritenuta antisociale da un determinato gruppo politico ma sulla quale risultava mancante un generale consenso sociale).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 13 marzo 2003 n. 11878

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